RES: cosa sono e quando risultano necessari

L’acronimo RES sta per Requisiti Essenziali di Sicurezza e sono stati introdotti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia il 6 Marzo 2010 con il D. Lgs. 17/2010, ovvero la norma di riferimento per la costruzione ed immissione sul mercato di macchine ed attrezzature per salvaguardare la salute di chi le utilizza. Nello specifico i RES (che ricordiamo essere obbligatori) sono contenuti nell’allegato I della suddetta Legge e permettono ad una qualsiasi macchina sia di essere conforme agli standard di sicurezza sia di essere venduta liberamente nella Comunità Europea.

A cosa servono i RES?

L’introduzione dei RES nella produzione delle macchine e delle attrezzature è stata effettuata al fine di ridurre al minimo i rischi sin dalla fase progettuale, affinché si possano adottare tutte le protezioni e/o i dispositivi di sicurezza per salvaguardare la sicurezza e ridurre al minimo gli infortuni di chi utilizza quella specifica macchina.

Sono sicuramente RES i carter di protezione degli organi in movimento, eventuali fotocellule installate per bloccare immediatamente il funzionamento della macchina nel caso un lavoratore dovesse entrare nel raggio della stessa, ma lo sono anche le impostazioni interne del software di controllo e gestione del suo utilizzo che non permettono di superare, ad esempio, particolari valori di velocità di lavoro.

Inoltre, come ulteriore misura di prevenzione, vige l’obbligo da parte del produttore della macchina di riportare all’interno del Manuale d’uso e manutenzione i rischi residui non eliminabili in alcun modo (ad esempio il rischio elettrocuzione o quello derivante da eventuali urti con la macchina stessa).

Differenza tra macchina e quasi macchina

Il D. Lgs. 17/2010 e tutte le cogenze normative da esso derivanti si applicano sia alle macchine che alle quasi-macchine. Si, ma cosa sono?

La differenza tra le due è più marcata di quello che si possa immaginare; nello specifico la Direttiva fornisce le seguenti definizioni:

  • Macchina: è un insieme equipaggiato, o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti (di cui uno mobile) collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata. I prodotti sprovvisti di elementi mobili non sono considerati macchine;
  • Quasi macchina: non è progettata per portare a termine uno scopo preciso e necessita pertanto di un’ulteriore fase di costruzione per poter assolvere alla sua funzione. Ad esempio un sistema di azionamento è una quasi macchina.

Obblighi RES per il produttore di una macchina

Il fabbricante/produttore di una macchina ha diversi obblighi per poter immettere sul mercato e vendere a larga scala il proprio prodotto; nello specifico:

  • valutare tutti i rischi derivanti dall’utilizzo e dall’installazione della propria macchina;
  • verificare che la macchina risponda ai Requisiti Essenziali di Sicurezza;
  • costituire e rendere disponibile il Fascicolo Tecnico;
  • redigere il Manuale d’uso e manutenzione della macchina e la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’Allegato II;
  • apporre la Marcatura CE sulla macchina.

Cos’è il fascicolo tecnico e da cosa è composto?

Iniziamo dicendovi che per le macchine si definisce Fascicolo Tecnico della Costruzione mentre per le quasi macchine si parla di Documentazione Tecnica Pertinente, nonostante i contenuti siano fondamentalmente gli stessi.

Il Fascicolo Tecnico non è il Manuale d’uso e manutenzione (che anzi ne è una sua parte integrante) ma rappresenta l’insieme di tutta la documentazione realizzata durante la progettazione, la costruzione ed il collaudo della macchina.

Quindi, per quanto sopra, lo stesso è composto dai calcoli strutturali, dalle caratteristiche dei materiali utilizzati, dai disegni costruttivi ma, soprattutto, da tutta la documentazione propedeutica alla valutazione dei rischi ed alla verifica che la macchina risponda ai RES.

Nello specifico fanno parte del Fascicolo Tecnico:

  • Certificato di conformità;
  • Certificato d’origine;
  • Descrizione e spiegazione della macchina;
  • Disegno complessivo della macchina e schemi elettrici interni;
  • Manuale d’uso e manutenzione;
  • Relazione sui risultati delle prove e delle sperimentazioni;
  • Rispondenza ai RES.

Devono essere specificati anche i dati identificativi del fabbricante, le note di calcolo e le norme specifiche e tecniche utilizzate durante la progettazione. Il fascicolo tecnico non deve essere fornito al cliente ma deve essere conservato presso la sede del costruttore/produttore e reso disponibile, eventualmente, per controlli da parte di Enti competenti.

Conclusioni

La Direttiva Macchine ha permesso ai lavoratori di diventare un soggetto attivo nella valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo di macchine ed attrezzature proprio grazie all’introduzione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) ea alla valutazione dei rischi sin dalle fasi di progettazione e produzione della macchina e non, come avveniva con il precedente approccio, a macchina già costruita ed ultimata.

Fonte: D. Lgs. 17/2010; Direttiva Macchine 2006/42/CE; D. Lgs. 81/2008;

Fonte Ecloga Italia

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