Schede dati di sicurezza: contenuti e obblighi correlati

Le Schede Dati di Sicurezza (SDS), note anche come Material Safety Data Sheets (MSDS), sono documenti fondamentali nel campo della tutela della sicurezza e della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, necessari alla corretta gestione dei prodotti chimici durante tutto il loro ciclo di vita, dalla messa in produzione, sino allo smaltimento.

Indice

Cosa sono le Schede Dati di Sicurezza

Le Schede Dati di Sicurezza sono documenti che forniscono informazioni dettagliate sulla composizione, sui rischi per la salute e sull’impatto ambientale delle sostanze e delle miscele chimiche.

Sono strumenti essenziali per la corretta gestione dei prodotti chimici in ambito industriale e commerciale, fornendo indicazioni su come manipolarli, trasportarli, stoccarli, smaltirli in modo sicuro e su come gestire eventuali emergenze ad essi correlate.

Normativa di Riferimento

Nell’Unione Europea La normativa principale di riferimento per le SDS è il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ovvero il Regolamento (CE) n. 1907/2006. Questo regolamento impone ai produttori e agli importatori di sostanze chimiche di registrare, valutare e autorizzare l’uso di queste sostanze, oltre a restrizioni specifiche, in base alla tipologia di prodotto, per la loro commercializzazione.

Contenuti Minimi delle SDS

I contenuti minimi delle SDS sono generalmente stabiliti secondo il sistema armonizzato globale (GHS) delle Nazioni Unite e possono variare leggermente a seconda delle normative locali. Tuttavia, di solito includono le seguenti sezioni:

  • Identificazione della sostanza o della miscela:

    • Nome del prodotto chimico.
    • Utilizzo previsto.
    • Nome, indirizzo e numero di telefono del produttore o del fornitore.
  • Identificazione dei pericoli:

    • Classificazione della sostanza o miscela in base ai criteri di pericolo GHS.
    • Etichettatura GHS con simboli, frasi di pericolo e precauzioni.
  • Composizione/informazioni sugli ingredienti:

    • Elenco degli ingredienti chimici presenti in quantità superiori a determinati limiti.
  • Misure di primo soccorso:

    • Misure da prendere in caso di contatto con la sostanza, inalazione, ingestione o contatto con la pelle/occhi.
  • Misure antincendio:

    • Mezzi estinguenti appropriati.
    • Misure speciali per la gestione degli incendi da parte dei vigili del fuoco.
  • Misure in caso di rilascio accidentale:

    • Precauzioni personali e attrezzature di protezione.
    • Metodi di pulizia e smaltimento sicuro.
  • Manipolazione e stoccaggio:

    • Misure precauzionali per la manipolazione sicura.
    • Condizioni di stoccaggio raccomandate.
  • Controllo dell’esposizione/protezione individuale:

    • Limiti di esposizione professionale raccomandati.
    • Misure di controllo tecnico e attrezzature di protezione individuale consigliate.
  • Proprietà fisiche e chimiche:
  • Aspetto, odore, punto di fusione, punto di ebollizione, solubilità, reattività chimica ed altre caratteristiche necessarie alla corretta gestione del prodotto.
  • Stabilità e reattività:

    • Informazioni sulla stabilità della sostanza e su reazioni pericolose.
  • Informazioni tossicologiche:

    • Effetti tossici acuti e cronici.
    • Via di esposizione.
  • Informazioni ecologiche:

    • Effetti sulla fauna, sulla flora e sull’ambiente.
  • Considerazioni sullo smaltimento:

    • Metodi di smaltimento sicuro e normative locali.
  • Informazioni sul trasporto:

    • Classificazione per il trasporto e precauzioni.
  • Informazioni sulla regolamentazione:

    • Informazioni sulle normative e gli standard applicabili.
  • Altre informazioni:

    • Data della revisione della scheda dati di sicurezza.
    • Altre informazioni rilevanti.

Queste sezioni sono generalmente incluse nelle SDS per garantire una completa comprensione dei pericoli associati a una sostanza chimica e le misure necessarie per utilizzarla in sicurezza.

Obblighi del Datore di Lavoro

Il D. Lgs 81/2008,  in accordo con quanto previsto dal REACH, prevede che il Datore di Lavoro, al fine di una corretta valutazione e gestione del rischio causato dalla presenza e dall’esposizione ad agenti chimici, debba reperire le Schede Dati di Sicurezza dei prodotti utilizzati (di norma consegnate dal fornitore al momento dell’acquisto dei prodotti) e implementare tutte le misure di sicurezza basate richieste dalle SDS per minimizzare i rischi legati all’uso delle sostanze chimiche.

Le Schede Dati sono, inoltre, necessarie e fondamentali per lo svolgimento dell’iter di valutazione del rischio chimico necessario a classificare il livello di esposizione dei lavoratori effettuato ai sensi dell’articolo 223 del D. Lgs 81/2008, e all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare.

È inoltre importante rispettare i limiti di esposizione professionale, qualora indicati nelle SDS, che rappresentano i livelli massimi consentiti di esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche pericolose.

Il Datore di Lavoro deve fornire le Schede Dati di Sicurezza ai lavoratori che utilizzeranno i prodotti chimici e, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs 81/2008, assicurarsi che questi abbiano ricevuto idonee informazioni per un loro corretto e sicuro utilizzo.

Le schede devono essere conservate in un luogo accessibile e aggiornate in caso di modifiche o nuove informazioni.

Obblighi del Fornitore delle Schede Dati di Sicurezza

In considerazione del loro fondamentale ruolo nella tutela della sicurezza e della salute degli utilizzatori finali dei prodotti chimici, il Regolamento REACH stabilisce obblighi specifici per i fornitori di prodotti chimici, ovvero qualsiasi entità nella catena di approvvigionamento che mette sostanze chimiche sul mercato. In particolare, la normativa prevede i seguenti obblighi a carico di questa figura:

  • Classificare le sostanze in base ai criteri di pericolo stabiliti in REACH e nel sistema armonizzato globale (GHS). È inoltre necessario garantire che le etichette sulle confezioni dei prodotti contengano le informazioni necessarie in conformità con la classificazione.
  • Elaborare le SDS dei prodotti (nel caso dei produttori) riportando tutti i contenuti minimi obbligatoriamente presenti.
  • Trasmettere all’acquirente le SDS di ogni prodotto commercializzato.
  • Comunicare informazioni sulla sicurezza in modo sicuro lungo la catena di approvvigionamento e con le autorità competenti, garantendo che tutte le informazioni rilevanti siano trasmesse senza compromettere la protezione delle informazioni confidenziali.
  • Effettuare le notifiche obbligatorie all’ECHA per la garanzia della sicurezza del commercio, allo scopo di monitorare la presenza di prodotti chimici rilevanti e pericolosi sul mercato.
  • Aggiornare periodicamente le SDS, in base ai cambiamenti relativi al prodotto chimico, all’avanzamento tecnologico relativo alle misure di mitigazione del rischio e alle segnalazioni degli utilizzatori.

Sanzioni

In caso di non conformità con le disposizioni relative alle SDS o alla loro gestione, possono essere applicate sanzioni a carico dei fornitori e/o del Datore di Lavoro della Società utilizzatrice finale del prodotto.

Le sanzioni previste è il fornitore, per una mancata o non corretta trasmissione delle schede di sicurezza, sono disciplinate dall’art. 10 del D. Lgs 133/2009. In particolare:

  • Mancata trasmissione della SDS in conformità alla normativa vigente: sanzione amministrativa da 10.000 € a 60.000 €.
  • Mancato aggiornamento della SDS ai sensi dell’articolo 31 del REACH: sanzione amministrativa da 10.000 € a 60.000 €.
  • Presenza di inesattezze rilevanti, assenza di data o di informazioni obbligatoriamente presenti: sanzione amministrativa da 3.000 € a 18.000€.
  • Mancata fornitura della SDS in lingua italiana: sanzione amministrativa da 3.000 € a 18.000€.

Per quanto riguarda, invece, il Datore di Lavoro della Società utilizzatrice finale del prodotto, le inadempienze relative alle Schede Dati di Sicurezza si riflettono sulle sanzioni elargite in materia di valutazione del rischio chimico e dell’attuazione delle misure generali di tutela.

In base alla fattispecie, le sanzioni previste per il Datore di Lavoro possono ammontare da 569,30€ a 9112,57€.

Ecloga Italia S.p.a. ti supporta nella valutazione del rischio chimico e nella gestione delle Schede Dati di Sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.

Fonte Ecloga Italia

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