Organi di Vigilanza: chi controlla la sicurezza sul lavoro?

Il Datore di Lavoro e le persone da lui designate devono, in base a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e alle proprie responsabilità, identificare e applicare le misure di sicurezza previste dalla Valutazione dei Rischi e sorvegliare sulla loro corretta implementazione. Al fine di assicurarsi la corretta applicazione di tali misure, la normativa prevede degli Organi di Vigilanza responsabili delle ispezioni. L’obiettivo di questo articolo è illustrare chi sono tali organi e quali compiti sono loro assegnati.

Indice

Chi può effettuare i controlli?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del D. Lgs 81/2008, i soggetti autorizzati ad effettuare controlli alle Aziende sulla corretta applicazione di quanto previsto in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono:

  • Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (PSAL) dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) delle Unità Strutturali Locali (ASL, USL, ATS);
  • INAIL (tramite l’ISPESL);
  • Ispettorato del Lavoro;
  • Le forze armate, le forze di Polizia e i Vigili del Fuoco;
  • Le autorità marittime.

I sopralluoghi, ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, vengono effettuati da almeno due ispettori competenti in materia, che dispongono della carica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG).

Quando vengono effettuati i controlli?

I luoghi di lavoro oggetto dei controlli sulla corretta applicazione di quanto previsto in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro vengono scelti secondo i seguenti criteri e a seguito delle seguenti casistiche:

  • In seguito ad una denuncia di infortunio o morte sul lavoro;
  • In seguito alla presentazione di un esposto alle autorità competenti da parte di lavoratori che intendono segnalare condizioni lavorative non tutelanti;
  • In seguito alla presentazione di un esposto alle autorità competenti da parte di cittadini che intendono segnalare illeciti o disagi (odori molesti, rumori eccessivi, emissioni sospette);
  • Nelle Aziende che ricadono nei settori di interesse, individuate dai Piani Mirati Regionali / Nazionali, stilati sulla base di quanto emerso dall’andamento infortunistico / tecnopatico;
  • In seguito alla presentazione, da parte di una Società appena formata, in Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
  • In seguito alla presentazione alle autorità locali della Notifica Preliminare di Inizio Lavori all’interno di un cantiere;
  • Qualora un soggetto autorizzato ad effettuare controlli venga a conoscenza diretta/indiretta di situazioni pericolose per la salute e sicurezza di lavoratori;
  • Scelta casuale da parte del soggetto autorizzato a svolgere i controlli.

La normativa prevede che i sopralluoghi debbano essere senza alcun preavviso, ad eccezione di alcuni casi particolari relativi ad iter autorizzativi.

Accesso ai luoghi di lavoro da parte degli ispettori

Essendo dotati della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, una volta dichiarata la propria identità e mostrato il proprio tesserino di riconoscimento, gli Ispettori degli Organismi di Vigilanza possono accedere liberamente ai luoghi di lavoro al fine di effettuare la propria attività di controllo: se il Datore di Lavoro si oppone all’ispezione, verranno contattate le Forze dell’Ordine che accorreranno in loco per permettere l’accesso al luogo di lavoro.

È importante ricordare che, qualora l’ispettore sia sprovvisto di tesserino di riconoscimento, il Datore di Lavoro ha il diritto di non concedergli l’accesso al luogo di lavoro posto sotto la sua responsabilità.

Qualora, al momento dell’arrivo degli Ispettori, non sia presente il Datore di Lavoro o un Dirigente di stabilimento, i lavoratori hanno la possibilità di richiedere il suo arrivo (se fattibile in tempi brevi) prima di concedere l’accesso al luogo di lavoro.

Una volta effettuato l’accesso, gli Ispettori devono obbligatoriamente informare il Datore di Lavoro della possibilità di avvalersi di un professionista competente in materia (avvocato, consulente del lavoro, consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc.) per farsi assistere durante il sopralluogo.

Ispezione dei luoghi di lavoro da parte degli ispettori

L’ispezione dei luoghi di lavoro si può dividere schematicamente in alcune fasi che regolano lo svolgimento dell’attività ispettiva e sono necessarie a garantire la regolarità del sopralluogo:

  1. Sopralluogo dei luoghi di lavoro, durante il quale L’Organismo di Vigilanza prende visione e verifica la regolarità dei seguenti aspetti:
    • Organizzazione degli ambienti di lavoro, dei locali accessori, delle vie di circolazione, delle postazioni di lavoro, degli impianti presenti (elettricità, riscaldamento/condizionamento, impianti di aspirazione, ecc.), del microclima e della segnaletica verticale e orizzontale;
    • Attrezzature di lavoro, protezioni delle parti in movimento e delle lame, dispositivi di allarme;
    • Prodotti chimici utilizzati;
    • Carichi movimentati dai lavoratori;
    • Modalità di esecuzione delle mansioni e procedure di lavoro;
    • Dispositivi di Protezione Collettiva ed Individuale;
    • Presidi di gestione delle emergenze.

    Durante questa fase, al fine di verificare il livello di sicurezza e di formazione/addestramento dei lavoratori, è possibile che gli Ispettori richiedano l’effettuazione di alcune operazioni che vengono di norma eseguite durante le attività lavorative. Allo stesso scopo, gli stessi potranno essere sottoposti ad alcune domande sulla modalità di gestione di alcuni rischi.

  2. Verifica della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A questo proposito, si consiglia di tenere sempre a disposizione un archivio ordinato e catalogato della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in formato digitale e/o cartaceo (Ecloga ti supporta attraverso un’area riservata a te dedicata contenente tutti i documenti necessari che potrebbero venir richiesti). Qualora non venga fornita, gli ispettori degli Organismi di Vigilanza procederanno con una richiesta formale di inoltro della documentazione mancante entro un tempo da loro espressamente indicato.
  3. Redazione del verbale di sopralluogo, in cui viene riportato:
    • Tutte le rilevazioni effettuate;
    • Le eventuali inadempienze/contestazioni,
    • Le eventuali sanzioni;
    • Le eventuali prescrizioni;
    • Gli eventuali sequestri;
    • Eventuali dichiarazioni del Datore di Lavoro, di un suo rappresentante legale o di chi ha partecipato all’Ispezione.

    Il verbale dovrà essere firmato in tutte le pagine da tutti gli Ispettori ed essere munito di data certa. Il Datore di Lavoro ha la facoltà di non firmare quanto dichiarato sul verbale.

  4. Riepilogo di quanto rilevato durante l’Ispezione.

Esiti del sopralluogo: quali sono le possibili conseguenze?

Sulla base di quanto rilevato durante l’ispezione, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in applicazione a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, possono emettere delle sanzioni di diverso tipo:

  1. Se, dal sopralluogo effettuato, non sono emerse violazioni che riguardano la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’Organismo di Vigilanza concluderà il sopralluogo indicando all’interno del verbale l’adeguatezza di quanto riscontrato. Potranno comunque essere forniti spunti di miglioramento dei livelli di sicurezza, volta a garantire un maggior livello di tutela.
  2. Se, invece, vengono riscontrate violazioni di quanto previsto dal Testo Unico, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria attueranno azioni volte a punire le figure responsabili e/o ad interrompere l’esposizione dei lavoratori al rischio causato dal mancato rispetto delle disposizioni di legge. In particolare, secondo il D. Lgs 81/2008, in accordo con quanto previsto dal D. Lgs 758/1994, gli ispettori possono intervenire attraverso i seguenti provvedimenti:
      • Sanzioni pecuniarie (multe o ammende) a carico della figura responsabile dell’inadempienza (principalmente a carico del Datore di Lavoro). A questo scopo, in caso di violazioni meno gravi, il D. Lgs 758/1994 prevede la possibilità di ottenere una depenalizzazione del reato (che diventa così di tipo amministrativo) e una diminuzione dell’ammontare della sanzione, a patto che venga ripristinata la condizione di sicurezza entro i tempi stabiliti dagli ispettori (con possibilità di richiesta di proroga);
      • Arresto o reclusione della figura responsabile dell’inadempienza. Tale provvedimento può essere rilasciato solamente da un Pubblico Ministero in seguito ad un processo penale;
      • Sequestro di spazi ed attrezzature non conformi alla normativa, con divieto assoluto di utilizzo fino a quando non vengono effettuati i corretti accertamenti di reato;
      • Sospensione temporanea dell’attività lavorativa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
      • Cessazione obbligatoria e definitiva dell’attività lavorativa, in caso di gravissime violazioni della normativa e in caso di reiterazione di reato.

    Per questi adempimenti, gli ispettori devono compilare appositi verbali, da allegare al verbale di sopralluogo, che riportano la descrizione dei provvedimenti intrapresi e gli obblighi a cui l’Azienda deve sottostare in seguito agli stessi.

Ecloga Italia S.p.A. ti supporta nella gestione degli adempimenti previsti dalla normativa per essere conforme ed evitare sanzioni a seguito di eventuali ispezioni.

Fonte Ecloga Italia

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