RSPP: chi è, requisiti, compiti e formazione

RSPP è l’acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero la figura all’interno del sistema aziendale volta a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a migliorarne le prestazioni nel corso del tempo.

È definito dall’articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 come “la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi cioè l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. È una figura obbligatoria ed è un consulente del datore di lavoro in materia di sicurezza”.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui sopra ha il compito di individuare tutti i rischi presenti in luogo di lavoro, provvedendo ad applicare tutte le misure di prevenzione e protezione affinché i rischi residui siano accettabili. Quindi, nello specifico, il RSPP deve:

  • individuare i fattori di rischio aziendali e valutarli correttamente;
  • individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • definire e proporre al Datore di lavoro i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alla riunione periodica.

Nel caso in cui la figura del RSPP non sia ricoperta dal Datore di lavoro, il Responsabile è un soggetto neutrale di supporto al DdL: questo perché non possiede potere decisionale e di spesa (se non diversamente riportato nel contratto di nomina).

Il RSPP, quindi, ha il compito di coadiuvare in completa autonomia il Datore di lavoro nell’assolvimento dei suoi doveri, viste le sue competenze tecniche e professionali specifiche.

Chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere ricoperto sia dal Datore di lavoro, sia da un lavoratore interno all’azienda sia da un professionista esterno; l’articolo 17 del D. Lgs. 81/2008 elenca tutti gli obblighi del Datore di lavoro e riporta come la nomina del RSPP sia proprio uno di questi: non è assolutamente derogabile.

È vero che il Datore di lavoro può assumersi questo incarico, ma solo e soltanto se la sua azienda ricade in uno dei seguenti casi:

  • Agricolo o Zootecnico con un massimo di 10 lavoratori;
  • Ittico con un massimo di 20 lavoratori;
  • Artigiano o Industriale con massimo di 30 lavoratori;
  • Altri Settori con un massimo di 200 dipendenti.

Oltre a rispondere ad uno dei requisiti di cui sopra, il DdL deve partecipare e superare un apposito corso di formazione, la cui durata dipende dal rischio della propria azienda:

  • Rischio basso: 16 ore;
  • Rischio medio: 32 ore;
  • Rischio alto: 48 ore.

Oltre a ciò, il DdL deve aggiornare la propria formazione ogni 5 anni frequentando un apposito corso di 6, 10 o 14 ore a seconda del rischio della sua azienda (rispettivamente basso, medio o alto).

Le sanzioni al Datore di lavoro con incarico di RSPP che non frequenta il corso di formazione obbligatorio vanno dall’arresto da 3 ad 8 mesi o l’ammenda da 3071 € a 7862 €.

Formazione ed aggiornamento RSPP

Per diventare Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se non si è Datore di lavoro) è necessario possedere precisi requisiti, indicati D. Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. Nello specifico occorre frequentare un corso suddiviso in tre differenti moduli, che sono:

Modulo Durata (ore) Argomenti
Modulo A 28 Modulo di base
Modulo B 48 Rischi specifici suddivisi per settore
Modulo C 24 Rischi psicosociali, ergonomici ed organizzativi

Nell’eventualità il RSPP volesse svolgere le proprie funzioni in settori particolari (ad esempio quello ittico o delle cave o delle costruzioni), sono previste delle ore aggiuntive per il modulo B.

Tutto quanto riportato nella tabella sovrastante, però, viene meno nel caso in cui il futuro RSPP possegga una delle seguenti Lauree:

  • ingegneria civile e ambientale;
  • ingegneria dell’informazione;
  • ingegneria industriale;
  • scienze dell’architettura;
  • scienze e tecniche dell’edilizia.

In questo caso vige l’obbligo di frequentare solo ed esclusivamente il modulo C.

Anche l’aggiornamento della formazione del RSPP non Datore di lavoro è obbligatorio attraverso corsi di 40 ore da svolgere nel quinquennio successivo all’ottenimento della qualifica e dal superamento del primo corso di formazione.

È sempre possibile nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno?

La risposta al quesito è no: esistono, infatti, dei settori particolari in cui il D. Lgs. 81/2008 obbliga il Datore di lavoro a nominare un RSPP interno all’azienda.

Queste realtà sono:

  • Aziende industriali che hanno più di 200 dipendenti;
  • Centrali termoelettriche;
  • Aziende industriali per le quali è previsto l’obbligo di rapporto o di notifica secondo gli articoli 6 e 8 del D. Lgs. 17 agosto 1999;
  • Aziende che si occupano di fabbricazione e di stoccaggio di polveri, esplosivi e munizioni;
  • Installazioni ed impianti inclusi negli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. 17 marzo 1995;
  • Strutture di cura e di ricovero con più di 50 dipendenti;
  • Industrie estrattive che hanno più di 50 dipendenti.

Possono essere nominati più RSPP in un’azienda?

Anche in questo la risposta è negativa. Infatti, ogni Datore di lavoro può nominare un solo RSPP, che chiaramente avrà il compito esclusivo di occuparsi della salute e della sicurezza dei lavoratori di quella determinata azienda. Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che:

  • Ad ogni datore di lavoro può corrispondere un solo RSPP;
  • Il datore di lavoro non ha la facoltà di nominare più RSPP;
  • Il datore di lavoro ha la possibilità di nominare più ASPP, che dovranno tutti fare però riferimento ad un unico RSPP.

Il RSPP ha, quindi, il compito di coordinarne le attività. Possono essere presenti in azienda anche più ASPP, figura che approfondiremo in un articolo separato.

Fonte Ecloga Italia

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