Medico Competente: chi è, requisiti, compiti e formazione

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Premessa

La figura del Medico Competente è definita dall’art. 2 comma 1 lett. h del D. Lgs 81/2008 come un Sanitario in possesso dei titoli professionali e di tutti i requisiti previsti nell’art. 38 del medesimo Decreto che collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione di tutti i rischi aziendali. Effettua, inoltre, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Formazione e requisiti professionali del Medico Competente

Affinché un professionista possa svolgere la mansione di Medico Competente deve possedere uno dei seguenti titoli professionali:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. Sono considerate equipollenti anche le docenze in tossicologia ed igiene industriale, in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.

Il Medico Competente ha anche l’obbligo di mantenersi aggiornato sia sulle tematiche legate alla professione medica sia su quelle inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Quali compiti svolge il Medico Competente?

Al fine di ottemperare a tutti i suoi obblighi, il Medico Competente svolge le seguenti attività:

  • Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, contribuendo alla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • Istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale;
  • Effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, per tutelare la salute dei lavoratori;
  • Partecipa alla riunione periodica, ove prevista;
  • Visita i luoghi di lavoro, per valutare l’assenza di rischi ambientali che possano inficiare la salute dei lavoratori.

Quali visite vengono svolte e che giudizio può essere dato?

Le visite mediche inerenti la sicurezza sul lavoro previste dal Ministero della Salute sono le seguenti:

  • preventive in fase di preassunzione;
  • visite periodiche;
  • su richiesta del lavoratore;
  • in occasione del cambio della mansione;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro.

Al termine delle visite di cui sopra il Medico Competente, in base alle evidenze riscontrate, deve dare un giudizio sul lavoratore che può risultare:

  • idoneo;
  • idoneo parzialmente (temporaneamente o permanentemente) con prescrizioni o limitazioni per poter svolgere la sua mansione;
  • inidoneo temporaneamente, di cui vanno precisati i limiti temporali di validità;
  • inidoneo permanentemente.

Iscrizione all’albo per i Medici Competenti

I medici che svolgono l’attività di Medico Competente, così come riportato all’interno del T. U. sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e dei requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività al Ministero della Salute. L’elenco nazionale dei Medici Competenti è tenuto presso l’Ufficio 4 della Direzione Generale della prevenzione sanitaria.

Medico Coordinato e Medico Coordinatore

Nei casi di aziende con più unità produttive dislocate in luoghi distanti tra loro, l’art. 39 del D. Lgs 81/2008 prevede che “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Questo vuol dire che il Datore di lavoro potrà nominare un Medico Competente per ogni sede aziendale, che prenderà il nome di Medico Coordinato; questi saranno gestiti da un unico Medico Coordinatore, che oltre a seguire i lavoratori del proprio ambito operativo promuove e concorda criteri omogenei di comportamento ai quali si adeguano tutti i Medici Competenti  delle altre sedi (definizione dei protocolli sanitari in relazione ai profili di rischio, modalità di partecipazione alla valutazione dei rischi, criteri per garantire la formazione e l’informazione, ecc.).

Il Medico Coordinatore non si può in alcun modo sostituire agli altri medici competenti, non può essere l’unico medico a rilasciare i giudizi di idoneità sulla base di accertamenti sanitari effettuati da altri e non può essere l’unico medico a collaborare alla valutazione dei rischi.

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Fonte Ecloga Italia

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