Nuovi reati ambientali e societari nel mog 231: da aggiornare ora i Modelli

mog 231

I nuovi delitti contro l’ambiente, dall’ inquinamento al disastro ambientale, sono già dal 29 maggio nel codice penale e nell’ art. 25-undecies del D.Lgs.231/01; da metà giugno in vigore le modifiche al mog 231 in materia di reati societari.

Durante lo scorso fine settimana sono state introdotte massicce e importanti modifiche al decreto legislativo 231/01 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due distinte leggi, entrambe recanti modifiche e integrazioni a tale Decreto e in particolare all’elenco dei cosiddetti “reati- presupposto”, cioè dei reati atti a far scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Le due leggi – pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 28 e del 30 maggio – che hanno modificato in maniera importante il decreto 231/01 sono:

1) La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente(G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un’intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell’impresa, con  conseguente modificazione e integrazione dell’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.
N.B. E’ da notarsi che questa legge è già entrata in vigore (in data 29 maggio 2015) e che non prevede un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all’interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare – nel caso dei reati-presupposto del 231 – un giudizio per la responsabilità amministrativa dell’impresa.
2) La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) che – all’articolo 12 – ha introdotto “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari” e che, a differenza della legge sui reati ambientali che è già efficace, entrerà in vigore il 14 giugno 2015.
E’ consigliabile dunque che le aziende che hanno implementato il sistema 231, adottando e attuando il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto da tale decreto, nominando l’Organismo di Vigilanza e attuando tutti gli adempimenti che tale regime normativo prevede, valutino attentamente l’opportunità di aggiornare tempestivamente e adeguatamente i propri modelli organizzativi alla luce dei nuovi reati-presupposto introdotti nel mog 231, che di seguito verranno schematicamente illustrati e che, si ribadisce, quantomeno per la parte ambientale sono già in vigore.
I nuovi reati ambientali introdotti nell’articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01
Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)
Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1)  delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Il reato prevede un’aggravante per la persona fisica nel caso in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l’azienda va da 250 a 600 quote.
E’ prevista espressamente l’applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda, per un periodo non superiore ad un anno.
 
N.B. Val la pena ricordare qui, in termini generali, che in caso di condanna dell’azienda ai sensi del D.Lgs.231/01, la sanzione pecuniaria si applica sempre. Essa viene applicata mediante lo strumento delle “quote” che, per tutti i reati previsti dal decreto 231, sono previste in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. Il giudice identifica, oltre al numero delle quote, il valore di ogni singola quota sulla base della capacità patrimoniale ed economica dell’azienda.
Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)
Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall’articolo 434 c.p., abusivamente   cagiona un disastro ambientale.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
La sanzione pecuniaria per l’azienda va da 400 a 800 quote.
E’ prevista espressamente l’applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda.
Delitti colposi contro l’ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)
La fattispecie dei delitti colposi contro l’ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell’ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.
Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.
In caso di responsabilità amministrativa dell’Ente, la sanzione pecuniaria per l’azienda va da 200 a 500 quote.
Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)
La sanzione pecuniaria per l’azienda va da 300 a 1000 quote.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)
Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.
La sanzione pecuniaria per l’azienda va da 250 a 600 quote.
Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015
 
Impossibile qui illustrare nel dettaglio tutti i reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015; per esigenze di brevità si è deciso di illustrare nel dettaglio, uno per uno, solo i nuovi reati-presupposto inseriti dal legislatore nel D.Lgs.231/01.
Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita qui soltanto a citare alcune fattispecie, quali il reato di impedimento del controllo (art.452-septies c.p.), che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, “salvo che il fatto costituisca più grave  reato, chiunque, negando  l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia  o  elude  l’attività  di  vigilanza  e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del  lavoro,  ovvero  ne compromette gli esiti”.
E’ prevista inoltre l’aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.), che comporta la procedibilità d’ufficio e ricorre “quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale “dei delitti contro l’ambiente”, n.d.r.], dal decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero  se  dalla  commissione  del  fatto  deriva  la violazione  di  una  o  più  norme  previste  dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela  l’ambiente”.
Ulteriori fattispecie regolano inoltre il ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.), la confisca(art. 452-undecies c.p.), il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.) e puniscono l’omessa bonifica da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica (art. 452-terdeciesc.p.).
Sono stati inoltre modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata aggiunta la “Parte sesta-bis” recante “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”,cui si rinvia, che si applica “alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale  previste dal  presente  decreto [D.Lgs.152/2006, n.d.r.] che  non  hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle  risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” (art. 318-bis).
I nuovi reati societari introdotti nell’art.25-ter del D.Lgs.231/01
 
Modifiche al reato di false comunicazioni sociali
La Legge 27 maggio 2015 n. 69 che, come già ricordato, sarà in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell’apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all’interno del codice civile, ha previsto – all’articolo 12 – anche delle “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.
Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell’attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, “fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o  per  altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle  relazioni  o  nelle  altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,  previste  dalla legge,  consapevolmente  espongono  fatti  materiali  rilevanti   non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la  cui comunicazione è imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo  al  quale  la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre  altri  in errore.”
E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”
Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell’azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.
Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità
Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015.
La sanzione pecuniaria a carico dell’azienda va da 100 a 200 quote.
Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate
Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015.
La sanzione pecuniaria a carico dell’azienda va da 400 a 600 quote.

Sorgente: Nuovi reati ambientali e societari nel 231: da aggiornare ora i Modelli

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