Dirigente: chi è, requisiti, compiti e formazione

Chi è il Dirigente in ambito sicurezza sul lavoro?

L’articolo 2 al comma 1 lett. d del D. Lgs 81/08 definisce la figura del Dirigente come “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Quindi, come si intuisce dalla definizione di cui sopra, il Dirigente è colui che fa le veci del Datore di Lavoro in ambito Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Nel Testo Unico sulla Sicurezza non è richiamato alcun livello contrattuale che il Dirigente deve obbligatoriamente possedere per poter svolgere questo ruolo, quindi anche un quadro intermedio può rientrare in svolgere tale funzione del SPP.

Inoltre ricordiamo che la figura del Dirigente non è obbligatoria all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione: è il Datore di Lavoro che decide se avvalersene o meno.

Obblighi e compiti del Dirigente in ambito sicurezza sul lavoro

Esplicitando meglio quanto scritto nel paragrafo precedente, gli obblighi del Dirigente sono elencati di seguito (art. 18 del D. Lgs 81/2008):

  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Nomina del Dirigente

Se il Datore di Lavoro decide di avvalersi della figura del Dirigente, è corretto che tale nomina sia formalizzata e che ci sia, ove possibile, anche opportuna delega di funzioni. Le caratteristiche che tale nomina scritta deve possedere sono le seguenti:

  • data certa;
  • accertamento sia dei requisiti professionali posseduti dal lavoratore nominato sia attribuzione al medesimo di tutti i poteri organizzativi e di gestione;
  • eventuale attribuzione di potere di spesa necessaria allo svolgimento degli obblighi di cui al paragrafo precedente;
  • accettazione per iscritto della nomina da parte del lavoratore incaricato.

Formazione ed aggiornamento del Dirigente

Come per tutte le figure del SPP, anche per il Dirigente è prevista una formazione iniziale ed un aggiornamento con frequenza almeno quinquennale. Il corso di formazione ha una durata di 16 ore ed è suddiviso in 4 differenti moduli:

  • Modulo 1. Giuridico – Normativo;
  • Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza;
  • Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi;
  • Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Durante il corso, come si evince anche dai titoli dei differenti moduli, si trattano argomenti che variano dall’approfondimento del Decreto Legislativo, ai soggetti implicati nel SPP, alla gestione della documentazione inerente la sicurezza ai criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi.

Ecloga Italia S.p.A. è abilitata alla formazione dei Dirigenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Fonte Ecloga Italia

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