Telelavoro più semplice negli studi

Telelavoro più semplice

Telelavoro più semplice: Il nuovo Ccnl degli studi professionali, tra le altre cose, disciplina il telelavoro con una regolamentazione essenziale e poco burocratica, con l’obiettivo di renderlo fruibile in maniera semplificata.
L’articolo 58 del contratto definisce come telelavoro la variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, derivante dalla modifica delle tradizionali dimensioni di spazio e tempo e dall’adozione di strumenti di lavoro informatici o telematici.
Il Ccnl include nella nozione sia il telelavoro “classico” (svolto nella propria abitazione) sia quello svolto presso realtà esterne, definito come “hotelling”.
Secondo l’intesa, i rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo, oppure possono scaturire dalla trasformazione di rapporti che sono già in corso. Il telelavoro deve avere carattere necessariamente volontario e deve essere reversibile a scelta di ciascuna parte, dopo un periodo di tempo predefinito. Inoltre devono essere garantite pari opportunità in tema di progressione di carriera e iniziative formative.

L’accordo di telelavoro deve stabilire le condizioni entro cui deve svolgersi la prestazione, deve precisare i legami funzionali e gerarchici e stabilire la frequenza dei rientri nel locali. I costi della strumentazione informatica o telematica sono a carico del datore di lavoro, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei.
Il telelavoratore ha il dovere di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa, per la ricezioni di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro, e deve rendersi disponibile, previo preavviso di almeno un giorno, a partecipare alle riunioni convocate in azienda.
Il Ccnl si preoccupa anche di coordinare il telelavoro con la disciplina dei controlli a distanza contenuta nello statuto dei lavoratori: secondo l’articolo 64, i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore a mezzo di sistemi informatici e telematici non costituiscono violazione dell’articolo 4 della legge 300/1970, in quanto sono funzionali allo svolgimento del rapporto.

L’articolo 65 riconosce il diritto di accesso all’attività sindacale mediante l’istituzione di una bacheca elettronica, cui deve essere garantita la possibilità di connessione del telelavoratore.
Il tema della sicurezza sul lavoro è regolato dall’articolo 72. Il responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e il delegato alla sicurezza hanno diritto di fare visita presso il domicilio del dipendente, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia: tuttavia, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone che si trovano in prossimità del suo spazio lavorativo. È prevista anche la stipula di una polizza assicurativa, a carico del datore, relativa ai locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro. Per quanto riguarda gli infortuni, verrà condotta un’azione congiunta nei confronti dell’Inail finalizzata a esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Sorgente: Edilizia e Territorio – Il Sole 24 ORE

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