Obblighi del datore di lavoro: facciamo chiarezza

Gli obblighi del datore di lavoro sono definiti all’interno dell’ art.17 del Testo Unico sulla Sicurezza (81/08), che definisce le cogenze normative alle quali deve sottostare il Datore di lavoro.

Indice dei contenuti

Com’è inquadrato e definito il datore di lavoro?

Il Datore di lavoro, all’interno del D. Lgs. 81/2008 è definito come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. nelle pubbliche amministrazioni invece è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, oppure il funzionario che pur non avendo qualifica dirigenziale ha autonomia gestionale dell’apparato che dirige” (INAIL).

Quindi il Datore di lavoro è alla sommità della piramide delle responsabilità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in quanto, avendo poteri decisionali e di spesa, è responsabile della propria azienda. Per quanto concerne le amministrazioni pubbliche, la figura del DdL è ricoperta dal dirigente che ha poteri gestionali ed autonomia nelle scelte da prendere.

Obblighi delegabili ed indelegabili del datore di lavoro

Esistono obblighi non delegabili ed obblighi delegabili che, di conseguenza, possono essere demandati a specifici soggetti terzi. Dei primi fanno parte:

  • la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e la conseguente redazione del documento (DVR);
  • la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Sono presenti, ovviamente, ulteriori obblighi che possono essere delegati e che sono:

  • sottoporre tutti i lavoratori alla formazione generale e specifica, la cui durata dipende del rischio nel quale ricade la propria azienda (alto, medio, basso);
  • nomina, ove previsto, del Medico Competente (MC) per l’attuazione della sorveglianza sanitaria;
  • designazione e conseguente formazione degli addetti antincendio, addetti primo soccorso ed addetti alle emergenze;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • verificare che solo e soltanto i lavoratori che hanno ricevuto idonea formazione ed informazione possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio elevato;
  • comunicare all’INAIL il nominativo del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
  • comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che causano l’assenza dal lavoro di almeno tre giorni, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;
  • fornire ai lavoratori apposita tessera di riconoscimento nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e/o di subappalto;
  • indire annualmente la riunione periodica per aziende con più di 15 lavoratori.

È corretto sottolineare che, anche nel caso di delega di funzioni, il Datore di lavoro ha comunque l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento dei compiti da parte del delegato.

Documenti che il datore di lavoro deve redigere

Come abbiamo scritto in precedenza, il Datore di lavoro ha diversi obblighi ai quali deve ottemperare che, nella maggior parte dei casi, si traducono in documentazione che va predisposta, direttamente o tramite l’ausilio di professionisti esterni.

Di seguito elencheremo, al netto di casi particolari che vanno esaminati puntualmente, i documenti must have per la maggior parte delle realtà lavorative:

  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Valutazione Gestanti (se presenti dipendenti di sesso femminile);
  • Valutazione Stress Lavoro Correlato;
  • Valutazione rischi di Genere, età e provenienza;
  • Valutazioni specifiche (se presenti rischi particolari), come ad esempio valutazione rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio Radon, rischio MMC, etc.;
  • Valutazione rischio Covid-19 e redazione protocollo anticontagio;
  • Verbale riunione periodica (solo per aziende con più di 15 dipendenti);
  • Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI) per quelle attività che prevedono lavorazioni in appalto;
  • Eventuale Certificato Prevenzione Incendi (CPI);
  • Agibilità dei locali dove si svolgono le attività lavorative;
  • Documentazione inerente le macchine presenti (Manuale d’uso e manutenzione, Dichiarazione di conformità, Registro delle manutenzione e verifiche, etc.);
  • Documentazione inerente l’impianto elettrico (Dichiarazione di conformità, progetto, verifiche impianto di messa a terra, denuncia all’INAIL dell’impianto di messa a terra, etc.);
  • Nomina RSPP (se esterno);
  • Nomina Medico Competente (se previsto);
  • Attestati di formazione dei lavoratori;
  • Attestati di formazione per funzioni specifiche (mulettisti, gruisti, etc.);
  • Nomine ed attestati di formazione figure del SPP (RLS, addetti antincendio e primo soccorso, dirigenti, etc.);
  • Verbale di consegna dei DPI ai lavoratori (se previsti);
  • Piano di emergenza;
  • Registro dei lavoratori esposti a rischio cancerogeno (se presente).

Ribadiamo che l’elenco di cui sopra è da considerarsi come esemplificativo e non esaustivo, proprio per la diversità delle realtà lavorative che possono avere delle cogenze normative specifiche che vanno esaminate caso per caso.

Gli organi di vigilanza

Proprio per quanto riportato nei paragrafi precedenti, è lecito che ci siano degli organi esterni che siano adibiti al controllo di tutte le realtà lavorative.

Questi enti di vigilanza sono:

  • INAIL, acronimo di Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che ha come compito principale sia quello di vigilare sulla conformità dei prodotti industriali, apparecchi di sollevamento ed impianti sia quello di verificare per la prima volta le aziende a rischio rilevante;
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro, ovvero un’agenzia del governo italiano nata in seguito al D. Lgs. del 149/2015, che si occupa della tutela e della sicurezza sul lavoro;
  • ASL, cioè l’Assistenza Sanitaria Locale, che salvaguarda l’igiene e la medicina del lavoro vigilando su tutti i settori produttivi: nei casi più gravi, ha l’autorità per sospendere le attività coinvolte e sequestrare l’immobile dove viene svolto il lavoro;
  • Vigili del Fuoco, che hanno il compito sia di rilasciare il CPI per quelle aziende elencate all’interno del DPR 151/2011 sia di assistere le imprese: infatti all’interno dell’art. 46 del D. Lgs. 81/2008 è stata introdotta la possibilità di formare appositi nuclei specialistici presso le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco per monitorare le misure antincendio delle attività lavorative che insistono sul territorio.

Sanzioni

L’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 contiene al suo interno, oltre agli obblighi del Datore di Lavoro, anche tutte le sanzioni (amministrative e penali) alle quali va incontro se non ottempera alle cogenze normative che abbiamo esplicato nei paragrafi precedenti. Le sanzioni sono molteplici, quindi all’interno del presente articolo riportiamo le principali, ovvero quelle inerenti la formazione e ai due obblighi indelegabili del DdL, ovvero:

  • la valutazione di tutti i rischi presenti nella propria azienda con la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Nel primo caso, il Datore di lavoro riceverà un’ammenda che va dai 1096€ ai 4384€ se il Documento risulta incompleto. In caso di totale assenza del DVR, invece, il Datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda dai 2500€ ai 6400€.

La mancata nomina dello RSPP, invece, può comportare per il Datore di lavoro l’arresto dai 3 ai 6 mesi o una multa dai 2500 € ai 6400 €.

Per le inadempienze inerenti gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento delle figure del SPP e dei lavoratori, il datore di lavoro è sanzionato o con l’arresto dai 2 ai 4 mesi o con una sanzione dai 1315€ ai 5699€.

Se desideri ricevere una consulenza specifica per la tua realtà ricordiamo che Ecloga Italia offre un servizio di check up gratuito senza impegno direttamente presso la vostra sede.

Fonte Ecloga Italia

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Share This