COVID-19: come gestire i casi che coinvolgono i lavoratori?

I nostri medici competenti hanno analizzato i casi più frequenti, riportando le azioni da intraprendere nel caso si rilevi un soggetto positivo a CODIV-19, come in casi che coinvolgono i lavoratori.

CASO DI LAVORATORE A CONTATTO CON SOGGETTO COVID POSITIVO

Nel caso in questione il lavoratore va posto in isolamento. Nessun altro provvedimento è previsto per gli altri lavoratori aziendali. Il lavoratore posto in isolamento contatterà il proprio medico di famiglia che rilascerà specifico certificato medico. L’azienda tiene monitorata la situazione.

CASO DI LAVORATORE CON SOSPETTA MALATTIA DA COVID-19

Non si hanno indicazioni da parte dell’autorità competente di isolare contatti stretti di malati con sospetto di malattia da COVID-19, nel caso in cui NON venga effettuato il test diagnostico. In questi casi, adottare tutte le misure igienico-sanitarie contenute nell’informative per le imprese. In caso di dubbio, contattare il medico competente.

NB: Nel caso l’azienda rientri tra le imprese che garantiscono servizi essenziali (oltre a quelli sanitari, quelli di cui all’art. 14 co.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020**): i lavoratori sospendono l’attività solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19

CASI CHE COINVOLGONO I LAVORATORI POSITIVI A COVID-19

Il dipendente positivo al tampone per COVID-19 lavora con modalità di lavoro agile/telelavoro? Sì: nessuna azione gestionale da intraprendere.

No: l’ultimo giorno di lavoro risale a più di 14 giorni fa? Sì: nessuna azione gestionale da intraprendere

No: individuare in collaborazione col medico competente aziendale i contatti stretti* del dipendente negli ultimi 14 giorni; i contatti stretti vanno segnalati tramite apposito database all’ATS territorialmente competente per l’azienda e posti in isolamento

NB: Queste disposizioni non si applicano se l’azienda rientra tra le imprese che garantiscono servizi essenziali (oltre a quelle sanitari quelli di cui all’art. 14 co.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020**): i lavoratori sospendono l’attività solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19

*Contatto stretto: permanenza nello stesso ambiente, a meno di 2 metri di distanza e per più di 15 minuti, con un soggetto COVID-19+; assistenza sanitaria e/o contatto fisico con un soggetto COVID-19+ entro 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso

**Servizi di imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

Rimandiamo alla nostra pagina in cui sono elencate tutte le ultime notizie riguardanti l’emergenza.

Fonte Ecloga Italia

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