Addetti antincendio: normativa e formazione

Gli addetti aziendali all’antincendio e alla gestione delle emergenze

Il Datore di Lavoro e, se presenti, i Dirigenti che organizzano e dirigono l’attività secondo le attribuzioni conferitegli, devono provvedere a designare preventivamente gli addetti antincendio, ovvero i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Tale obbligo è sancito dall’Articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In particolare, la figura del lavoratore incaricato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, è prevista, altresì, dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10/3/1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che va a disciplinarne gli aspetti relativi alla formazione e, nei casi necessari, all’idoneità tecnica.

Chi può essere incaricato e quanti addetti antincendio devono essere previsti?

Il Testo Unico D. Lgs. 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Inoltre, deve designare i lavoratori incaricati all’antincendio e alla gestione delle emergenze consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. I lavoratori individuati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

Anche il Datore di Lavoro, dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, può svolgere direttamente i compiti propri di prevenzione incendi e di evacuazione, limitatamente, però, alle ipotesi previste nell’Allegato II del D. Lgs. 81/2008 che sono le seguenti:

  • Aziende artigiane e industriali fino a trenta lavoratori, con eccezione delle attività industriali a rischio di incidente rilevante (Direttive Seveso);
  • Aziende agricole e zootecniche fino a trenta lavoratori;
  • Aziende della pesca fino a venti lavoratori;
  • Altre aziende fino a duecento lavoratori.

Per quanto attiene al numero minimo degli addetti antincendio e gestione delle emergenze da designare e formare, la normativa non stabilisce una quantità, bensì indica il criterio dell’adeguatezza alla natura dell’attività, alle dimensioni aziendali e al numero delle persone presenti. Pertanto, occorre assicurare la continuità del servizio aziendale di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, designando e formando addetti incaricati in numero sufficiente rispetto a:

  • tipologia dell’attività svolta, dimensioni e affollamento;
  • rischi presenti e scenari incidentali possibili;
  • organizzazione del lavoro, orari di servizio ed eventuali turni;
  • assenze programmate (ferie o permessi) e impreviste (infortuni o malattie).

Quale formazione per gli addetti antincendio?

La formazione minima cogente per gli addetti aziendali incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze è stabilita dall’Allegato IX del D.M. 10/3/1998, in funzione della classe di rischio di incendio dell’azienda, definita in fase di valutazione dei rischi.

Di seguito viene schematizzato il monte ore e l’abstract degli argomenti della formazione, in funzione della classe di rischio incendio dell’azienda.

Addetti antincendio: normativa e formazione

L’esame di idoneità tecnica è, altresì, previsto per alcune attività che non sono classificate a rischio ELEVATO, ma per le quali è comunque indicato dalla Regola Tecnica di sicurezza antincendio di riferimento dell’attività specifica (ad esempio, negli gli asili nido che superano le trenta persone presenti, tutto il personale deve svolgere la formazione per il rischio MEDIO ed una quota corrispondente a quattro operatori ogni cinquanta bambini deve sostenere l’esame di idoneità tecnica VVF). Infine, anche le attività per le quali non è prevista l’idoneità tecnica, possono richiedere l’istruttoria degli esami su base volontaria. L’attestato di idoneità tecnica non è soggetto a rinnovo periodico, mentre, invece, deve essere aggiornata periodicamente la formazione.Per tutte le attività classificate a rischio di incendio ELEVATO gli addetti incaricati, una volta svolto il corso di formazione, devono sostenere l’esame di idoneità tecnica presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’esame consiste in prove scritte, orali e pratiche.

Quando e come aggiornare la formazione?

Il D.M. 10/3/1998 stabilisce l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione antincendio, senza però stabilire una frequenza minima di aggiornamento.

La circolare del 27/1/2012 della Direzione Regionale Emilia Romagna dei Vigili del Fuoco, nelle more di specifiche disposizioni in merito, ha indicato come ragionevole la cadenza triennale, fatte salve diverse valutazioni in merito da parte del Datore di Lavoro.

È il Datore di Lavoro, infatti, che è tenuto a rinnovare la formazione, l’informazione e l’addestramento al proprio personale in occasione di modifiche alle condizioni di rischio, dell’introduzione di nuove attrezzature o sostanze, o in genere di fronte a mutamenti dell’organizzazione del lavoro che rendano necessario un aggiornamento o un’integrazione delle conoscenze formative e delle capacità pratiche degli addetti incaricati.

Gli argomenti ed il monte ore di aggiornamento periodico della formazione per gli addetti incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono stati dettagliati con la circolare del 23/2/2011 della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e si riportano di seguito.

Schema Aggiornamento Antincendio

Compiti e funzioni degli addetti e gestione delle emergenze

Agli incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, vengono affidati compiti specifici dal Piano di Emergenza aziendale, nei casi soggetti, o comunque dalle disposizioni per la gestione delle emergenze e per l’evacuazione in caso di pericolo grave immediato che il Datore di Lavoro è tenuto ad elaborare. Ad essi vengono di norma attribuite funzioni sia per il tempo di “pace” che per l’ “emergenza”. All’uopo, le indicazioni contenute nel nuovo Codice di Prevenzioni Incendi, Decreto del Ministero dell’Interno del 3/8/2015, seppur rivolte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, rappresentano comunque un valido riferimento anche per le attività non assoggettate ai controlli di prevenzione incendi.

In condizioni ordinarie gli addetti incaricati devono attuare le disposizioni del Datore di Lavoro, e in particolare:

  • attuare le misure antincendio preventive;
  • garantire la fruibilità delle vie d’esodo;
  • verificare la funzionalità delle misure antincendio protettive.

In condizioni d’emergenza gli addetti incaricati devono attuare il piano d’emergenza, se l’attività è soggetta, o comunque le procedure d’emergenza stabilite dal Datore di Lavoro, e in particolare:

  • provvedere allo spegnimento di un principio di incendio;
  • guidare l’evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate;
  • eseguire le comunicazioni previste in emergenza;
  • offrire assistenza alle squadre di soccorso esterne.

Nei casi in cui l’attività è soggetta ad elaborare il Piano di Emergenza e di Evacuazione e ha un profilo di rischio incendio significativo, il Codice di Prevenzioni Incendi prevede, altresì, la figura del Coordinatore degli addetti del servizio antincendio, individuato dal Datore di Lavoro nell’ambito degli addetti incaricati e formati. Ad esso vengono di norma attribuite le funzioni di:

  • sovraintendere i servizi relativi all’attuazione delle misure antincendio previste;
  • coordinare gli interventi degli addetti, in emergenza, nonché la messa in sicurezza degli impianti;
  • interfacciarsi, in emergenza, con i responsabili delle squadre dei soccorritori esterni.

La dotazione degli addetti antincendio

Oltre che di formazione, informazione e addestramento, gli addetti incaricati all’antincendio e alla gestione delle emergenze necessitano di equipaggiamento di protezione individuale e attrezzature adatte al compito che gli è stato affidato. Ogni azienda, perciò, in funzione della valutazione del rischio di incendio, deve mettere a disposizione degli addetti incaricati i dispositivi di protezione individuale (DPI) e le attrezzature necessarie.

Per informazioni sui servizi antincendio o per richiedere una quotazione è possibile utilizzare il link al modulo check up sottostante oppure inviando una mail a ufficio.commerciale@consulentiecloga.it

Fonte Ecloga Italia

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