UNI/PdR 149/2023: novità sulla formazione in videoconferenza

La norma UNI/PdR 149/2023 è una norma tecnica, ad applicazione al momento volontaria, avallata da INAIL, che norma l’erogazione della formazione in videoconferenza sincrona in ambito salute e sicurezza sul lavoro, ad oggi non regolata da nessun provvedimento normativo.

Indice

La Formazione In Videoconferenza

Come già chiarito dalla Legge 19 Maggio 2022 numero 52, a seguito dell’aumento dell’uso della modalità in videoconferenza come metodologia di formazione per i corsi, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, questa è stata riconosciuta come valida ed equiparata alla normale formazione in presenza, seppur al momento erogata senza dei precisi requisiti tecnici.

La norma in questione ha come obiettivo standardizzare i requisiti tecnici necessari al fine di erogare un corso di formazione in videoconferenza valido e conforme. La presente norma, ad applicazione al momento volontaria, verrà quasi sicuramente recepita dal prossimo accordo Stato-Regioni.

Aspetti Organizzativi

La norma UNI/PdR 149/2023 parla espressamente del soggetto formatore (ovvero colui che si occupa della gestione ed erogazione del corso di formazione) come soggetto attivo, direttamente responsabile della buona riuscita del corso.

Questo implica che il soggetto formatore deve attuare una serie di accortezze e procedure al fine di garantire che il corso sia effettivamente seguito dai discenti, durante tutta la durata dello stesso, e che questi abbiamo compreso i concetti trasmessi.

La norma, per verificare quanto sopra, applica il paradigma PDCA (plan do check act).

Paradigma PDCA (Plan Do Check Act)

Il ciclo PDCA, acronimo dall’inglese Plan–Do–Check–Act, in italiano “Pianificare – Fare – Verificare – Agire”, è un metodo di gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti. Questo modello serve per promuovere una cultura della qualità che è tesa al miglioramento continuo dei processi e all’utilizzo ottimale delle risorse.

Questo strumento parte dall’assunto che per il raggiungimento del massimo della qualità sia necessaria la costante interazione tra ricerca, progettazione, test, produzione e vendita.

Per migliorare la qualità e soddisfare il cliente, è necessario passare attraverso tutte e quattro le fasi costantemente, tenendo come criterio principale la qualità.

Secondo questo principio, il soggetto formatore ha il compito di effettuare attività di monitoraggio durante tutti gli step di organizzazione, pianificazione ed erogazione del corso, attraverso l’ottenimento di feedback continui da parte dell’utente finale, ovvero il discente.

In base ai feedback forniti, il soggetto formatore dovrà prevedere misure volte a migliorare l’accesso e la fruibilità dei contenuti formativi, garantendo così un miglior apprendimento.

Nuove figure previste dalla norma per la formazione in videoconferenza

La norma UNI/PdR 149/2023 prevede al suo interno la definizione di alcune nuove figure volte alla garanzia della fruibilità del corso da parte del discente:

  • Tutor D’aula Virtuale: questo soggetto esperto nello svolgimento del corso in grado di fornire indicazioni sulla fruizione del corso;
  • Tecnico Esperto Nella Gestione Della Piattaforma: soggetto che garantisce la gestione tecnica della piattaforma e gestisce eventuali criticità tecniche, monitora gli accessi, le anagrafiche, collabora col tutor. Non è specificato se queste due figure possono coincidere con una persona.

Queste due nuove figure dovranno partecipare alle sessioni formative in videoconferenza ed essere a disposizione dei docenti e del discente per supporto e per la gestione delle eventuali problematiche.

Requisiti tecnologici e funzionalità avanzate della formazione in videoconferenza

La norma UNI/PdR 149/2023 definisce i requisiti tecnologici che devono essere adottati per lo svolgimento della formazione in videoconferenza sincrona:

  • Modalità di accesso che permetta l’accesso solamente agli iscritti autorizzati in quanto iscritti; non saranno possibili funzioni di social login;
  • Tracciamento della registrazione, degli accessi e della continuità di presenza del discente;
  • Permettere la visualizzazione tra i discenti e tra docente-discenti;
  • Consentire l’interazione sincrona discente-docente (ad es. con la funzione alza la mano);
  • Necessità di strumenti di interazione (quindi questionari, esercitazioni, etc..);
  • Consentire la proiezione di contenuti (come ad esempio slide e/o contenuti multimediali);
  • Area chat per comunicare con docente, tutor o tecnico esperto nella gestione;
  • Consentire la suddivisione dei discenti in sottogruppi (break out rooms);
  • Permettere la disattivazione di utility non strettamente funzionali alla didattica (lavagne, filtri, etc…);
  • Verifiche intermedie e finali in modalità sincrona;
  • Consentire la registrazione della sessione e creare un archivio per materiali formativi e attestati;

E’ importante segnalare che la sessione formativa deve essere accessibile esclusivamente ai soli discenti autorizzati. A questo proposito, i docenti ed i tutor devono gestire l’accesso, effettuare appello e verificare il corretto funzionamento audio/video.

Verifica della continuità di presenza

Tutor e docente devono verificare costantemente la continuità della presenza dei discenti. Questo per assicurarsi che la formazione venga recepita dal lavoratore per tutta la durata della sessione formativa.

Questo può avvenire in diverse modalità, sia mediante la verifica, attraverso una webcam, della presenza del discente, che attraverso mezzi di controllo appositi più automatizzati, come chat di controllo, pop up, o altri strumenti interattivi.

Qualora il discente dovesse assentarsi per un periodo prolungato, dovrà effettuare il logout dalla piattaforma e ricollegarsi al suo ritorno, in modo tale da lasciare una traccia della sua temporanea assenza, che dovrà essere registrata. Al termine della sessione andrà calcolato il tempo di persistenza effettivo del discente, che dovrà superare la soglia minima definita dalla norma vigente (ad oggi il 90% della durata complessiva del corso).

Verifica dell’apprendimento ed invio attestato

La verifica dell’apprendimento deve essere sincrona, tracciabile, registrata e svolte durante la sessione formativa. 

Qualora la prova finale preveda un colloquio, questo deve essere registrato in apposita aula separata rispetto agli altri discenti.

Il rilascio automatizzato dell’attestato è consentito, con espresso invio ai recapiti dei singoli discenti.

Gradimento finale e conservazione della documentazione

Il questionario di gradimento deve essere somministrato durante la sessione in modalità sincrona ai discenti. Deve valutare una serie precisa di parametri oggettivi.

Infine la documentazione deve essere conservata secondo la vigente normativa sul trattamento dei dati, anche in forma digitale. Questa deve contenere i consensi informati ed i riferimenti alla continuità di presenza.

Fonte Ecloga Italia

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