Nuovo DL 24/2022: fine dell’emergenza sanitaria
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Premessa
Con la pubblicazione del nuovo Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24, sono state descritte le modalità di gestione della pandemia in seguito alla data di cessazione dell’emergenza sanitaria, che avverrà il 31 marzo 2022. A partire dal 1° Aprile 2022, inizierà un periodo di graduale cessazione delle restrizioni introdotte con la pandemia Covid-19, che cesseranno ufficialmente con la fine del 2022. Inizialmente sarà predisposto un periodo di transizione di un mese in cui rimarranno in vigore alcune disposizioni relative all’obbligo vaccinale, di possesso del Green Pass e di utilizzo delle mascherine. Riportiamo di seguito i principali cambiamenti introdotti con il nuovo DL 24/2022.
Spostamenti interni e all’estero
A partire dall’1 aprile 2022, verrà definitivamente dismesso il sistema a triplo colore delle regioni.
È stata, tuttavia istituita l’Unità di completamento della campagna vaccinale per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che sostituisce il Comitato Tecnico Scientifico e il Commissariato Straordinario per l’Emergenza, che ha il compito di vigilare sull’andamento epidemiologico dei casi di Covid-19.
Per quanto riguarda gli spostamenti esteri, considerato il recente aumento dei casi di positività nel mondo, il Ministero della Salute, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti in materia, potrà introdurre limitazioni agli spostamenti all’estero o, in alternativa imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti
Isolamento e quarantena
Con la cessazione dello stato di emergenza, sono state modificate le regole relative all’isolamento dei casi positivi e alla quarantena dei contatti stretti: il nuovo DL 24/2022 rende univoca la gestione di tale aspetto, a prescindere dalla situazione vaccinale del caso positivo e del contatto.
La norma, infatti, prescrive l’isolamento del soggetto positivo a Covid-19, a prescindere dalla presenza della sintomatologia, fino all’accertamento della guarigione.
Per quanto riguarda i contatti stretti rimane in essere l’obbligo di osservazione del regime di autosorveglianza e di utilizzo della mascherina tipo FFP2 nei luoghi chiusi o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo: il contatto stretto ha inoltre l’obbligo di sottoporsi all’effettuazione di un tampone nel caso in cui dovesse sviluppare sintomi.
Mascherine
Fino al 30 aprile 2022, salvo proroghe, rimane in vigore l’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 per:
- Accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e di linea
- Accesso e utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie chiuse o con cupola paravento
- Accesso del pubblico a spettacoli aperti al pubblico (all’aperto e al chiuso) in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento, musica dal vivo ed eventi sportivi.
Per tutti gli altri luoghi al chiuso (o quelli all’aperto in cui sono presenti assembramenti) è comunque obbligatorio utilizzare le normali mascherine.
Obbligo vaccinale
Con l’entrata in vigore del nuovo testo di legge, viene mantenuto in vigore fino al 15 giugno 2022, salvo proroghe, l’obbligo vaccinale per le seguenti categorie:
- Personale scolastico e accademico, pubblico e privato, e dei sistemi regionali di formazione professionale
- Personale operante nel comparto della difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico e della polizia locale
- Personale che svolge la propria attività nell’ambito penitenziario
- Soggetti che hanno già compiuto 50 anni o che li compiranno entro il 15 giugno 2022
L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore.
Green Pass Rafforzato
Con la cessazione dell’emergenza sanitaria, viene ridotto il campo di applicazione del Green Pass Rafforzato (anche detto super green pass “Super Green Pass”). Dall’ 1 al 30 aprile 2022, sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass Rafforzato per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Accesso a piscine e palestre
- Centri Benessere
- Pratica di sport di squadra e/o di contatto
- Convegni e congressi
- Feste e cerimonie
- Sale da gioco
- Sale da ballo e discoteche
- Accesso del pubblico a spettacoli ed eventi portivi al chiuso.
Decade, quindi, l’obbligo di possesso del Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori Over-50.
Rimane, invece, invariata fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe, la regolamentazione dell’accesso dei visitatori di case residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice: l’accesso a queste strutture è consentito alle persone che hanno ricevuto la terza dose o alle persone che hanno effettuato solamente due dosi ma con test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo.
Green Pass Base
Con la cessazione dell’emergenza sanitaria, viene modificato il campo di applicazione del Green Pass Base, che va quindi ad inglobare numerose attività per cui nei mesi precedenti era necessario il possesso del Super Green Pass.
Dall’ 1 al 30 aprile 2022, sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass Base per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Accesso a mense e catering
- Consumazione in bar e ristoranti al chiuso, sia al tavolo che al bancone (ad eccezione dei servizi di ristorazione degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggianti)
- Partecipazione a concorsi pubblici
- Corsi di formazione pubblici e privati
- Colloqui in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
- Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto
Rimane in vigore anche l’obbligo di possesso del Green Pass Base per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Luoghi di lavoro
Per quanto riguarda le attività lavorative, il DL 24/2022 non ha sancito espressamente alcuna abolizione delle misure anticontagio previste dai precedenti provvedimenti normativi, ma ha stabilito che, durante questo mese di transizione, il Ministero della Salute potrà “adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”.
Stando a quanto stabilito dal testo normativo, quindi, rimangono ancora validi i Protocolli Aziendali Anticontagio predisposti in accordo con il precedente DPCM 6 aprile 2021.
È stato inoltre prorogato il termine della deroga per lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di smartworking, che potrà essere effettuata in questa modalità fino al 30 giugno 2022.
È altresì prorogata sino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale (svolta dal medico competente o, nei casi in cui non sia obbligatoria la sua nomina, dai medici del lavoro dell’Inail) dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 (ex art. 83 DL Rilancio convertito). Si ricorda che l’inidoneità alla mansione in questi casi non può giustificare il recesso del datore dal contratto di lavoro.
Per dubbi o domande rimaniamo a disposizione nei commenti. È possibile consultare il testo del nuovo Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24, cliccando su questo link.