Temperature elevate: limitazione dell’orario lavorativo

L’Ordinanza n. 348 del 1° luglio 2025 è stata emanata dalla Regione Lombardia per far fronte ai rischi infortunistici crescenti legati al caldo estivo, e alle relative temperature elevate, a cui sono esposti i lavoratori operanti all’aperto o in ambienti non climatizzati.
Indice
La normativa
L’Ordinanza 348 di Regione Lombardia è un provvedimento contingibile e urgente che introduce nuove restrizioni temporanee legate alle attività che presentano un elevato rischio infortunistico relativo all’esposizione alle temperature elevate ambientali.
L’Ordinanza introduce un divieto di svolgimento dell’attività lavorativa tra le ore 12:30 e le 16:00, nel periodo compreso tra il 2 luglio e il 15 settembre 2025.
Tale obbligo si applica solamente nei giorni considerati a livello di rischio climatico “ALTO” dal sistema Worklimate, consultabile a questo link.
Ambito di applicazione
L’Ordinanza 348 di Regione Lombardia del 01/07/2025 sulla limitazione degli orari di lavoro per via delle temperature elevate si applica ai seguenti settori.:
- Ai cantieri edili all’aperto;
- Al settore agricolo e florovivaistico;
- Alle cave estrattive.
La norma inoltre prevede il rispetto delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne,
Esenzioni previste dall’Ordinanza
Le limitazioni previste dall’Ordinanza per via delle temperature elevate non si applicano alle seguenti categorie:
- Pubbliche Amministrazioni
- Concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, limitatamente agli interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità.
L’esenzione può ritenersi valida a condizione che vengano adottate idonee misure organizzative e operative previste dalle Linee guida, e che sia stata effettuata una valutazione del rischio climatico ai sensi del D. Lgs 81/2008.
Sanzioni
La violazione del divieto previsto dall’Ordinanza 348 di Regione Lombardia è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, relativo all’inosservanza dei provvedimenti delle Autorità Competenti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
La pena prevista dall’articolo 650 del Codice Penale prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206€.