Lavoratore: definizione, diritti e doveri in materia di sicurezza

Il lavoratore rappresenta la figura centrale attorno a cui ruota l’intero sistema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, proprio per il suo ruolo operativo, il lavoratore non è solo destinatario delle misure di prevenzione e protezione, ma anche parte attiva nella gestione della sicurezza aziendale. La normativa vigente gli riconosce precisi diritti, ma anche obblighi e responsabilità che concorrono alla costruzione di un ambiente di lavoro sicuro e conforme ai principi del D. Lgs. 81/2008.
Indice
Lavoratore: definizione normativa
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008, il lavoratore è definito come “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.
Questa definizione è volutamente ampia, per garantire una copertura preventiva anche a soggetti formalmente estranei al rapporto di lavoro subordinato classico. La nozione si estende, quindi, a:
- Apprendisti, stagisti e tirocinanti;
- Soci lavoratori di cooperative o società;
- Soggetti impegnati in percorsi di formazione professionale;
- Volontari (nei limiti previsti dalla legge);
- Studenti in attività pratiche o di laboratorio.
La presenza di un’organizzazione e di un’attività svolta sotto il controllo altrui è sufficiente per far scattare l’obbligo di tutela prevenzionistica.
Lavoratori equiparati
L’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 introduce anche il concetto di “lavoratori equiparati”, ossia soggetti che, pur non essendo formalmente lavoratori subordinati, si trovano in situazioni tali da renderli esposti ai rischi lavorativi. Tra questi rientrano, ad esempio:
- Volontari del Servizio Civile o di attività di volontariato che comportano rischi specifici;
- Allievi degli istituti scolastici, universitari e formativi, durante le attività pratiche o di laboratorio;
- Partecipanti a progetti di alternanza scuola-lavoro o tirocini curricolari ed extracurricolari;
- Collaboratori familiari in aziende agricole o artigianali.
Gli obblighi previsti per queste categorie vengono definiti dall’articolo 3 del D. Lgs 81/2008.
Diritti dei lavoratori
Nel contesto normativo italiano, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è un principio fondamentale, sancito dalla Costituzione e dettagliato nel D. Lgs 81/2008.
Questo decreto stabilisce che ogni lavoratore ha il diritto di operare in un ambiente che salvaguardi la propria integrità fisica e psichica, attraverso misure preventive e protettive adeguate. Tale obbligo si inserisce nell’ambito di quelli previsti dal Testo Unico a carico del Datore di Lavoro, che ha il compito normativo di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.
Il D. Lgs 81/2008 riconosce al lavoratore una serie di diritti fondamentali volti a garantire la tutela della salute e dell’integrità fisica e psicologica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Al centro di questi diritti vi è il principio che ogni lavoratore ha il diritto di operare in un ambiente sicuro, in cui i rischi siano individuati, valutati e gestiti in modo efficace. Tra i principali diritti rientra quello di essere informati e formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente ai rischi a cui sono esposti e alle attività svolte. Quando le attività lo richiedono, i lavoratori devono essere anche addestrati all’uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per operare in piena sicurezza.
Nei casi previsti dalla normativa, hanno inoltre diritto a essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, con controlli medici mirati a monitorare l’idoneità alla mansione e prevenire patologie professionali. Il lavoratore ha anche il diritto di allontanarsi da una situazione di pericolo grave e immediato, senza subire conseguenze negative, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Infine, è garantito il diritto di partecipare attivamente al sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso il proprio rappresentante per la sicurezza (RLS), contribuendo così a una gestione partecipata e consapevole della sicurezza sul lavoro.
Obblighi del lavoratore: un ruolo attivo nella prevenzione
Gli obblighi normativi previsti per la figura del lavoratore sono definiti dall’art. 20 del D. Lgs. 81/2008, che stabilisce che ogni lavoratore deve:
- Avere cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, contribuendo a prevenire rischi e infortuni.
- Osservare le disposizioni e istruzioni ricevute in materia di sicurezza dal Datore di Lavoro, dal Dirigente e dai Preposti, sia generali che specifiche per le attività svolte, scaturite dall’iter di valutazione dei rischi.
- Utilizzare correttamente attrezzature, macchinari e DPI, evitando usi impropri e segnalando tempestivamente eventuali guasti o malfunzionamenti.
- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o protezione senza autorizzazione o motivazione tecnica.
- Segnalare immediatamente situazioni di pericolo, anche potenziale, ai superiori o alle figure di riferimento per la sicurezza.
- Partecipare ai corsi di formazione, informazione e addestramento, obbligo essenziale per acquisire le competenze necessarie alla gestione sicura delle attività lavorative.
L’inosservanza di tali obblighi può esporre il lavoratore a responsabilità, anche disciplinari o penali, soprattutto se il comportamento omissivo o imprudente contribuisce al verificarsi di un infortunio. L’attiva collaborazione del lavoratore resta quindi un elemento indispensabile per il corretto funzionamento del sistema di prevenzione aziendale.
Sanzioni
Il lavoratore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non è soltanto il soggetto da tutelare, ma è anche parte attiva del sistema prevenzionistico aziendale. Il D. Lgs 81/2008, all’articolo 20, attribuisce al lavoratore precisi doveri e comportamenti da tenere nell’esecuzione delle proprie mansioni. Il mancato rispetto di tali obblighi può determinare una responsabilità personale, con conseguenti sanzioni penali e amministrative, in particolare:
- Sanzioni penali con arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30€;
- Sanzioni amministrative da 71,19 a 427,16€.
Responsabilità del Lavoratore
Il lavoratore può essere chiamato a rispondere per colpa qualora la sua condotta abbia contribuito a causare un infortunio, anche se in presenza di carenze organizzative o strutturali imputabili al datore di lavoro.
In tali casi, la responsabilità del lavoratore può concorrere con quella datoriale, ma non la esclude.
Anche la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la violazione di istruzioni operative chiare, conosciute e adeguatamente trasmesse, può costituire una responsabilità autonoma del lavoratore. La giurisprudenza ha più volte affrontato il tema della responsabilità del lavoratore, chiarendo i confini entro i quali essa si configura.
La giurisprudenza ha più volte affrontato il tema della responsabilità del lavoratore in caso di infortunio. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che il comportamento imprudente del lavoratore può escludere la responsabilità del datore di lavoro solo se tale comportamento è abnorme, imprevedibile e esorbitante rispetto alle mansioni affidate. Ad esempio, nella Sentenza n. 7267 del 23 febbraio 2010, la Corte ha affermato che “non sussiste responsabilità del datore di lavoro nel caso di una condotta del lavoratore imprudente ed imprevedibile, quale l’iniziativa di utilizzare un’attrezzatura in modo improprio e in un ambito estraneo alle mansioni affidate”.
Tuttavia, la stessa sentenza sottolinea che tali condotte devono essere del tutto imprevedibili e che le misure di prevenzione e i controlli devono necessariamente considerare la possibilità che i lavoratori tengano comportamenti in violazione delle disposizioni di sicurezza.
Questa posizione rafforza il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro, quale garante della sicurezza, rimane primaria e non può essere esclusa dal comportamento imprudente del dipendente, se questo è avvenuto in un contesto carente sotto il profilo organizzativo o formativo.
Tuttavia, quando il lavoratore viola consapevolmente e in modo reiterato le regole di sicurezza, agendo con negligenza o imprudenza, la responsabilità può essere pienamente sua.
È il caso, ad esempio, di comportamenti arbitrari, come l’uso improprio di macchinari o la rimozione di protezioni, nonostante l’adeguata formazione ricevuta.