Infortunio in itinere: riconosciuto solamente se l’utilizzo dell’auto propria è una necessità
Secondo il giudizio della Corte di Cassazione nella sentenza 22670/2018, il lavoratore può recarsi sul luogo di lavoro con la vettura privata, a patto che si dimostri la necessità di utilizzo della stessa. Difatti, viene confermato il giudizio “che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada” (Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 22759 del 3.11.2011).
L’uso del mezzo privato può considerarsi valido per l’indennizzo come infortunio in itinere qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga”.
Inoltre, deve sussistere un nesso tra percorso seguito e l’evento, ovvero il percorso deve essere quello normale per recarsi al lavoro o per tornare alla propria abitazione.
Per maggiori informazioni: INAIL
Fonte: Cassazione Civile, Sez. Lav.,25 settembre 2018, n. 22670 – Infortunio in itinere