Il ruolo del preposto: le novità introdotte dal DL 146/2021

Con la conversione in legge del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n.146 e l’entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono state introdotte alcune novità riguardanti la figura del Preposto in azienda. L’entrata in vigore di questo provvedimento normativo modifica alcuni articoli del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs 81/08.

Chi è il preposto?

Secondo l’articolo 2 del D.Lgs 81/08, il preposto è definito come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Obblighi

Secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del Testo Unico, Il Datore di lavoro ha l’obbligo di individuare il/i preposto/i per l’effettuazione dell’attività di vigilanza.

La nuova normativa modifica l’articolo 19 del D.Lgs 81/2008, introducendo i seguenti nuovi obblighi per la figura del preposto. Oltre agli oneri già presenti, il proposto deve:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
  • In caso di rilevazione di non adeguatezza comportamentale di un lavoratore, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme e fornire indicazioni necessarie a garantire la sicurezza delle azioni svolte dal lavoratore. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il proposto deve interrompere l’attività del lavoratore ed informare i superiori diretti.
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro (o al dirigente, se presente) le non conformità rilevate.

Formazione del preposto

Sono state inoltre introdotte modifiche sostanziali all’articolo 37 del Testo Unico, circa il percorso formativo necessario allo svolgimento dell’incarico di preposto. La sua formazione deve essere svolta totalmente in presenza ed il suo aggiornamento è stato ridotto a cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Appalti e sanzioni

Con il Decreto Legge 146/2021, viene modificato l’articolo 26 del D.Lgs 81/2008: il nuovo provvedimento stabilisce che, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o sub-appalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare /espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Considerate le modifiche apportate al Testo Unico e considerato il nuovo ruolo di responsabilità rivestito da questa figura, sono state individuate nuove sanzioni per la figura del preposto:

  1. con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) ed f-bis);
  2. con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Retribuzione del preposto

Considerato l’incarico di responsabilità e di vigilanza ricoperto del preposto, con l’entrata in vigore della nuova Legge 215/2021, è stata prevista la possibilità di concedere, allo stesso, un aumento salariale.

È possibile consultare il testo del Decreto Legge 146/2021 (convertito poi con la Legge 215/2021) a questo link.

È possibile consultare il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro a questo link.

Fonte Ecloga Italia

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