COVID-19: ordinanza 620 Regione Lombardia
Regione Lombardia ha emanato l’Ordinanza 620 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre al 6 novembre 2020. L’Ordinanza prevede le seguenti misure.
Ordinanza 620: misure per il contrasto degli assembramenti nei dintorni dei locali
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;
- E’ vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00.
- Vengono chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (se con accesso dalla strada);
- E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
- E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Sport
Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.
Didattica
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza. Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.
Accesso alle RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari / caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
Attività Economiche
Le attività economiche devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’ordinanza. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività. Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza 620 resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.
Per quanto riguarda le disposizioni nazionali si fa riferimento al DPCM del 13 ottobre e al DPCM del 18 ottobre.
Di seguito l’ordinanza integrale in formato PDF.
Ricordiamo inoltre di seguire la pagina dedicata all’emergenza in cui vengono riportate tutte le ultime disposizioni Coronavirus qui.
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