A partire dal 1 Settembre 2022, si conclude la gestione in deroga dello smartworking, entrata in vigore in seguito alla pandemia che ha portato le aziende a riorganizzare la propria attività lavorativa facendo operare i propri lavoratori da remoto per contrastare la diffusione del Coronavirus.
Indice
Obblighi Datore di Lavoro
Considerata la conclusione della deroga, a partire dal 1 Settembre 2022, secondo quanto stabilito dalla Legge 81/2017, il Datore di Lavoro che usufruiva del regime di smartworking in deroga, dovrà:
-
Stipulare con il lavoratore un Accordo Individuale in cui, secondo il Protocollo Nazionale Sul Lavoro In Modalità Agile stipulato il 7 Dicembre 2021 tra le Parti Sociali e il Ministro del Lavoro, vengono definiti:
- La durata dell’Accordo
- L’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali
- I luoghi in cui è possibile e non è possibile effettuare la propria attività lavorativa in regime di smartworking
- Gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del Datore di Lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi
- L’utilizzo di attrezzature di lavoro
- I tempi di riposo e le misure per garantire il diritto alla disconnessione del lavoratore
- Le modalità di controllo messe in atto dal Datore di Lavoro
- L’eventuale necessità di effettuare corsi formativi ad hoc per lo svolgimento dello smartworking
- Le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
- Comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori che operano in regime di smarworking
In assenza di Accordo individuale i lavoratori che hanno operato in regime di smartworking in deroga a causa della pandemia dovranno quindi riprendere la propria attività in presenza.
Deroga alla comunicazione al Ministero del Lavoro
Considerato l’elevato numero di lavoratori che hanno iniziato ad operare in regime di smartworking nel periodo di deroga, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di fissare il termine di comunicazione per i lavoratori che già effettuano smartworking, o che inizieranno a farlo entro i prossimi due mesi, al 1 Novembre 2022.
Perché il lavoratore possa operare in smartworking sarà quindi necessario:
- preventivamente all’inizio dello smartworking stipulare l’Accordo con il lavoratore;
- entro il 1 Novembre, effettuare la comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Lavoratori fragili e genitori di under 14
A partire dal 31 Luglio 2022 è stata rimossa la possibilità di effettuare attività in smartworking totale per i lavoratori fragili e i genitori di figli under-14. È in fase di elaborazione di un nuovo accordo con le Parti Sociali per reintrodurre tale accordo.
Il D. Lgs 105/2022 ha comunque ribadito che hanno priorità nel riconoscimento del diritto di lavorare in modalità agile per le seguenti categorie di lavoratori:
- Lavoratori con disabilità;
- Lavoratori con figli di età inferiore ai 12 anni;
- Lavoratori con figli con disabilità gravi;
- Lavoratori fragili;
Il Datore di Lavoro, nell’ambito del riconoscimento della possibilità di lavorare in smartworking, dovrà dunque tenere conto della presenza di tali categorie all’interno del proprio organico e dar loro priorità.
Obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro
Il Datore di Lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile, ha l’obbligo di consegnare al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi all’esecuzione del lavoro da remoto. Il lavoratore, firmando l’informativa ricevuta, dichiara di essere a conoscenza di quanto riportato sulla stessa e si impegna a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro
Il lavoratore agile conserva comunque il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa occorsi in itinere, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei casi in cui il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.
Sanzioni
Il Datore di Lavoro che non comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori che operano in regime di smartworking, sarà soggetto ad una a sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500€ per ogni lavoratore interessato.