Sicurezza cantieri. Piccoli lavori edili di nuovo soggetti al Titolo IV del DLgs 81/08La novità è nel testo della Legge europea 2014 licenziato dalla CameraI piccoli lavori edili di durata superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi – anche se non espongono i lavoratori a rischi particolari (quelli elencati nell’Allegato XI al TU 81/08) – ritornano ad essere soggetti alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri” fissate dal Titolo IV del DLgs 81/08. La novità è contenuta nel testo della Legge europea 2014, licenziato alla Camera e che ora passa al vaglio del Senato.Il provvedimento nasce per iniziativa del Governo, per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall’UE. L’impulso arriva dalla necessità di chiudere alcune procedure di infrazione e di rispondere a rilievi arrivati da Bruxelles. Tra questi, il caso EU pilot 6155/14/EMPL. Dietro alla sigla, c’è una procedura preconteziosa, avviata dalla Commissione europea a marzo 2014, nella quale venivano richieste alle autorità italiane informazioni circostanziate riguardo ad alcune novità che il decreto del Fare (DL 69/2013) aveva introdotto in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.I rilievi da Bruxelles si soffermavano sulla deroga in materia di sicurezza dei cantieri introdotta dal decreto del Fare con una modifica all’articolo 88, comma 2, lettera g-bis del DLgs 81/08. Il decreto del Fare escludeva dall’applicazione delle misure per la sicurezza dei cantieri, espresse dal Capo I del Titolo IV del TU, i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori la cui durata presunta non fosse superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponessero i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI. Allegato che elenca i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.Per rispondere ai rilievi, l’Italia aveva presentato un’ipotesi di modifica dell’articolo 88, comma 2, lettera g-bis del TU sulla sicurezza. Modifica ora recepita dalla Legge europea 2014. Il disegno di legge cancella così quanto aveva stabilito il decreto del Fare, riportando la lettera g-bis alla precedente versione. La deroga viene così ristretta. Dunque i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento saranno esclusi dalle norme del Capo I solo se non comporteranno lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; mentre i piccoli lavori edili di durata superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, ritorneranno ad essere inclusi nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV, anche se non espongono i lavoratori a rischi particolari.