Blog Sicurezza

RLS: chi è, elezione, compiti e formazione

Il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), secondo la definizione dell’articolo 2 del D. Lgs 81/2008, è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il RLS è dunque la figura aziendale dell’organigramma della sicurezza prevista del D. Lgs 81/2008 che collabora con il Datore di Lavoro al processo di valutazione dei rischi, intervenendo nella scelta delle misure di prevenzione e protezione da adottare e intermediando le esigenze dei lavoratori che rappresenta.
Per questo motivo, in rappresentanza dei lavori, ha diritto a ricevere copia di tutta la documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere firmata dal RLS stesso.

Indice

Compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Secondo quanto stabilito dall’art. 50 del D. Lgs 81/08, il RLS, nell’ambito delle sue funzioni, svolge i seguenti compiti:

Il RLS, per lo svolgimento del suo incarico, deve disporre del tempo necessario senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Obbligatorietà dell’elezione del RLS

Secondo quanto stabilito dall’articolo 47 del D. Lgs 81/2008, tutte le aziende che dispongono di un lavoratore (o equiparato) devono eleggere un proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In considerazione del fatto che tale adempimento non compare tra gli obblighi del Datore di Lavoro ma tra i diritti del lavoratore, il Testo Unico non prevede una sanzione in caso di non elezione del RLS.

Tuttavia, il Datore di Lavoro è soggetto ai seguenti obblighi relativi quest’ambito:

Pertanto, il Datore di Lavoro, nel caso in cui non ottempera i suddetti obblighi, risulterà passibile di sanzione.

Elezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L’elezione del RLS avviene secondo il seguente iter:

  1. Il Datore di Lavoro informa i lavoratori sulla possibilità di elezione di un RLS;
  2. I lavoratori che vorrebbero ricoprire questa carica, si candidano al ruolo (non possono candidarsi a questo ruolo il RSPP e gli ASPP);
  3. Viene convocata un’assemblea dei lavoratori per procedere con le votazioni: la stessa deve essere rapportata in un apposito verbale;
  4. In base al risultato delle votazioni, viene eletto un RLS;
  5. Il RLS viene formato;
  6. Il Datore di Lavoro comunica ad INAIL in via telematica l’avvenuta elezione del RLS.

L’elezione del RLS dovrà essere effettuata nuovamente in caso di dimissione del Rappresentante o, comunque, ogni 3 anni. Il D. Lgs 81/2008 non stabilisce il divieto di ricandidarsi al ruolo di RLS trascorsi i 3 anni di incarico.

Quanti RLS devono essere eletti?

Il numero di RLS che devono essere eletti all’interno di un’azienda varia in funzione del numero di lavoratori e del Contratto Collettivo Nazionale di appartenenza.

In ogni caso, il D. Lgs 81/2008 prevede un numero minimo di RLS eletti, secondo il seguente criterio:

Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RLS deve essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o, in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima.

Formazione del RLS

Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 37 del D. Lgs 81/2008, anche il RLS deve ricevere un’adeguata formazione per poter svolgere correttamente i suoi compiti.

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2012, il percorso formativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è il seguente:

L’Accordo Stato Regioni specifica che la formazione per RLS può essere svolta solamente in presenza.

La modalità E-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva, in particolare per i seguenti settori di appartenenza:

RLST: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Nel caso in cui i lavoratori dovessero decidere di non voler procedere con l’elezione di un proprio rappresentante, o nel caso in cui nessun lavoratore dovesse candidarsi a tale ruolo, le funzioni del RLS dovranno essere svolte da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e di Comparto (RLST).

Questa figura esterna, designata dal Datore di Lavoro, viene fornita dall’Ente Bilaterale del comparto produttivo di appartenenza, ovvero un ente privato senza scopo di lucro che opera nell’ambito della Contrattazione Collettiva tra i Sindacati e le Organizzazioni Datoriali.

I compiti del RLST sono i medesimi di quelli attribuiti al RLS interno, ovvero quelli stabiliti dall’articolo 50 del D. Lgs 81/2008. La carica di RLST dura 3 anni, trascorsi i quali è possibile procedere con la nuova designazione dello stesso Rappresentante.

Fonte Ecloga Italia

Exit mobile version