Blog Sicurezza

Responsabilità e obblighi datore di lavoro

I principali obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro per la tutela dei lavoratori (subordinati o equiparati) sono riportati nel D. Lgs.81/08. Oltre a far riferimento alla normativa di “settore”, per inquadrare meglio le responsabilità previste, occorre far riferimento anche a quanto è previsto dalla Costituzione, dal Codice Civile e dal Codice Penale che prevedono l’obbligo di sicurezza a carico di tutti i titolari d’impresa nei confronti dei propri lavoratori.

Possiamo citare sia l’art. 41 della Costituzione che recita “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, sia l’art. 2087 del Codice Civile, ovvero la Tutela delle condizioni di lavoro, il quale riporta che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La sicurezza sui luoghi di lavoro viene così definita un obbligo del datore di lavoro di carattere generale di tutela nei confronti dei lavoratori.

Quali sanzioni può subire il datore di lavoro?

Se il Datore di Lavoro non applica in modo conforme le disposizioni normative in materia di prevenzione e protezione, ovvero non adempie agli obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, può andare incontro anche a conseguenze di carattere penale (la maggior parte delle sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono di carattere penale). Inoltre l’art. 40 del codice penale, al comma 2, prevede che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Il datore di Lavoro può inoltre essere chiamato a risarcire il danno causato dalla sua inadempienza all’infortunato: l’art. 2043 del codice civile, infatti, riporta che “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dal combinato disposto di questa norma e del citato art. 2087 del codice civile emerge la responsabilità civile dell’imprenditore.

Anche l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) può invocare la responsabilità del datore di Lavoro nel caso in cui l’infortunato sia un soggetto assicurato all’Istituto. Infatti, in caso di infortunio o malattia professionale, l’INAIL eroga le prestazioni economiche previste dalla legge ma in seguito può esercitare verso l’imprenditore penalmente responsabile il cosiddetto “diritto di regresso”: in questo caso l’imprenditore dovrà risarcire l’INAIL per le somme da essa pagate a titolo d’indennità all’infortunato (oltre alle spese istruttorie).

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/08, la responsabilità generale del Datore di Lavoro, di tipo sia penale che civile è stata messa in maggior rilievo.

Definizione del datore di lavoro

Iniziamo con precisare che il Testo Unico in materia di salute e sicurezza, ovvero il D. Lgs. 81/08, definisce il Datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Per quanto concerne gli obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, questo inizialmente deve adottare le principali misure generali di tutela previste dall’art. 15, cioè:

L’art.18 si sofferma poi sugli obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro (e del dirigente che eventualmente viene delegato per svolgere le sue mansioni): il comma 1 recita che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

Conclusioni

La normativa prevede, tra gli obblighi datore di lavoro, anche la possibilità di una delega di funzioni (art.16) che non esclude comunque a suo carico l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 del Decreto Legislativo 81/08.

E’ fatta chiara indicazione, però, che il datore di lavoro non può comunque delegare la valutazione dei rischi (e la redazione del DVR, documento di valutazione dei rischi e la nomina del RSPP (responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

I vari obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro ruotano quindi intorno ad un adempimento principale, ovvero di organizzare l’attività in modo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.

È quindi sul datore di lavoro che ricade interamente la responsabilità dell’organizzazione complessiva della sicurezza sul lavoro nella propria azienda, per l’osservanza delle misure generali di tutela dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo 81/08.

Ecloga può supportare le aziende nell’adeguamento alle norme specifiche in materia. Richiedi subito un check-up gratuito tramite il sottostante link.

Fonte Ecloga Italia

Exit mobile version