I principali obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro per la tutela dei lavoratori (subordinati o equiparati) sono riportati nel D. Lgs.81/08. Oltre a far riferimento alla normativa di “settore”, per inquadrare meglio le responsabilità previste, occorre far riferimento anche a quanto è previsto dalla Costituzione, dal Codice Civile e dal Codice Penale che prevedono l’obbligo di sicurezza a carico di tutti i titolari d’impresa nei confronti dei propri lavoratori.
Possiamo citare sia l’art. 41 della Costituzione che recita “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, sia l’art. 2087 del Codice Civile, ovvero la Tutela delle condizioni di lavoro, il quale riporta che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La sicurezza sui luoghi di lavoro viene così definita un obbligo del datore di lavoro di carattere generale di tutela nei confronti dei lavoratori.
Quali sanzioni può subire il datore di lavoro?
Se il Datore di Lavoro non applica in modo conforme le disposizioni normative in materia di prevenzione e protezione, ovvero non adempie agli obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, può andare incontro anche a conseguenze di carattere penale (la maggior parte delle sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono di carattere penale). Inoltre l’art. 40 del codice penale, al comma 2, prevede che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Il datore di Lavoro può inoltre essere chiamato a risarcire il danno causato dalla sua inadempienza all’infortunato: l’art. 2043 del codice civile, infatti, riporta che “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dal combinato disposto di questa norma e del citato art. 2087 del codice civile emerge la responsabilità civile dell’imprenditore.
Anche l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) può invocare la responsabilità del datore di Lavoro nel caso in cui l’infortunato sia un soggetto assicurato all’Istituto. Infatti, in caso di infortunio o malattia professionale, l’INAIL eroga le prestazioni economiche previste dalla legge ma in seguito può esercitare verso l’imprenditore penalmente responsabile il cosiddetto “diritto di regresso”: in questo caso l’imprenditore dovrà risarcire l’INAIL per le somme da essa pagate a titolo d’indennità all’infortunato (oltre alle spese istruttorie).
Con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/08, la responsabilità generale del Datore di Lavoro, di tipo sia penale che civile è stata messa in maggior rilievo.
Definizione del datore di lavoro
Iniziamo con precisare che il Testo Unico in materia di salute e sicurezza, ovvero il D. Lgs. 81/08, definisce il Datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Per quanto concerne gli obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, questo inizialmente deve adottare le principali misure generali di tutela previste dall’art. 15, cioè:
- Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- Programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- Riduzione dei rischi alla fonte;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Controllo sanitario dei lavoratori;
- Allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- Informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- Informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- Informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Istruzioni adeguate ai lavoratori;
- Partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- Partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
L’art.18 si sofferma poi sugli obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro (e del dirigente che eventualmente viene delegato per svolgere le sue mansioni): il comma 1 recita che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza;
- Affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- Astenersi, salvo eccezioni consentite, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo;
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
- Elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico;
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
- Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia;
- Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
- Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (omissis).
Conclusioni
La normativa prevede, tra gli obblighi datore di lavoro, anche la possibilità di una delega di funzioni (art.16) che non esclude comunque a suo carico l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 del Decreto Legislativo 81/08.
E’ fatta chiara indicazione, però, che il datore di lavoro non può comunque delegare la valutazione dei rischi (e la redazione del DVR, documento di valutazione dei rischi e la nomina del RSPP (responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
I vari obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro ruotano quindi intorno ad un adempimento principale, ovvero di organizzare l’attività in modo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.
È quindi sul datore di lavoro che ricade interamente la responsabilità dell’organizzazione complessiva della sicurezza sul lavoro nella propria azienda, per l’osservanza delle misure generali di tutela dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo 81/08.
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