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Nuova versione autocertificazione COVID-19

La nuova versione autocertificazione cita il nuovo decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nella nuova versione del documento, che ricordiamo è da compilare firmare e consegnare in caso di controllo, la prima dichiarazione da sottoscrivere è di non essere sottoposti alla misura della quarantena nè di essere risultati positivi al coronavirus.

Nel secondo punto del nuovo modulo si afferma di «essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate ai sensi degli articoli 1 e 2» del decreto legge. Tanto per esser chiari, lo stampato ricorda che le disposizioni riguardano «le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale».

La nuova versione autocertificazione specifica quando si configura il caso di necessità: spostamenti all’interno del comune, o che rivestono carattere di quotidianità o che «siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere». Nella dichiarazione che chiude il modello si deve specificare anche la reale motivazione dello spostamento: lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, esecuzione di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obbligo di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero e altri motivi particolari.

Infine, occorre dichiarare anche di essere a conoscenza «delle ulteriori limitazioni» disposte dai presidenti delle Regioni. Tanto che in caso di trasferimento da una regione all’altra bisogna indicare sia quella di partenza sia quella di arrivo. Le ordinanze sono ormai numerose e spesso prevedono limitazioni ancora più severe rispetto alle nuove multe stabilite dal decreto legge.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Di seguito il link per scaricare la nuova versione.

Fonte Ecloga Italia

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