Due gli importanti insegnamenti che discendono dalla lettura di questa lunga e articolata sentenza della Corte di Cassazione e che riguardano l’uno la individuazione di quello che è da intendersi come ambiente di lavoro e l’altro la corretta applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente le disposizioni di sicurezza in caso di appalti e subappalti interni. In tema di norme antinfortunistiche, ha sostenuto la suprema Corte, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l’attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall’attualità dell’attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nella zona ove sono posti i macchinari e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro. Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, il concetto di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi previsti dal comma 2 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non può ridursi, ai fini dell’individuazione delle responsabilità colpose penalmente rilevanti, ai soli contatti rischiosi tra il personale delle due imprese, committente e appaltatrice, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte le attività dirette a prevenirli.
Sorgente: L’individuazione del luogo di lavoro ai fini della prevenzione infortuni