Ci sono lavori che, più di altri, risultano particolarmente pesanti e logoranti per chi li svolge. È il Decreto legislativo 67/2011 a fornire una lista dei lavori cosiddetti usuranti. Si tratta di mansioni pratiche che sono spesso fonte di stress e di infortuni per via dell’impegno fisico che richiedono.
Tra i benefici legati a questo tipo di lavori emerge quello relativo alla pensione di anzianità. Di seguito l’elenco dei lavori indicati dalla normativa di riferimento:
- lavori in galleria, cava o miniera: in questa categoria sono incluse anche le mansioni eseguite dagli addetti al fronte di avanzamento prevalentemente e continuativamente in ambienti sotterranei;
- lavori ad alte temperature;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori di asportazione dell’amianto;
- lavori eseguiti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti: in questo caso si tratta, andando più nel dettaglio, di attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, e, per spazi ristretti, ci si riferisce a strutture come intercapedini, doppi fondi, pozzetti, blocchi e affini;
- lavori a catena o in serie: sono inclusi anche i casi di chi deve seguire un certo ritmo produttivo, o quelle attività la cui prestazione è valutata in funzione delle misurazioni dei tempi di lavorazione;
- conducenti di veicoli destinati a servizio pubblico di trasporto collettivo, con una capienza superiore a nove posti.
Oltre ai lavori presenti nel precedente elenco, sono considerati particolarmente usuranti anche altre tipologie di lavoro, come il lavoro notturno.
A questo elenco si aggiungono nuove categorie di lavori usuranti, così come indicato dall’Allegato A del Decreto del 5 febbraio 2018.
In riferimento a queste mansioni ci deve essere una attenta valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro con assidua collaborazione del medico competente, anche attraverso riposi intermedi, semplici soste o pause durante l’orario lavorativo, per permettere il recupero delle energie psico-fisiche e l’attenuazione di azioni monotone e ripetitive.
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Fonte: INPS, D.Lgs. 67/2011, Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e Decreto 5 Febbraio 2018