E’ stato approvato in Gazzetta Ufficiale il decreto, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che include tra le varie tematiche le modalità e le linee guida connesse al Green Pass.
Green Pass
La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) non è richiesta ai bambini esclusi dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti. Questi soggetti avranno una Certificazione digitale dedicata. Restano valide quelle in cartaceo finché la versione digitale non sarà disponibile. Il Green Pass è valido:
- 15 giorni dopo l’inoculamento della prima dose vaccinale Sars-CoV-2;
- dopo l’inoculamento della seconda dose vaccinale Sars-CoV-2;
- successivamente alla guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- dopo l’effettuazione di un tampone negativo (molecolare o antigenico rapido) al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore);
Attività interessate
Il Green Pass è richiesto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività:
- Spostamenti in entrata o uscita dai territori ricadenti in zona arancione o rossa.
- Permanenza nelle sale d’attesa di dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19.
- Uscite temporanee alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, rsa, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, strutture residenziali socioassistenziali e simili.
- Particolari eventi e spettacoli dal vivo.
- Fiere, convegni e congressi.
- Competizioni sportive.
- Partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.
- Spostamenti in Europa e area Schengen.
- Palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere.
- Teatri, musei, cinema, mostre.
- Parchi tematici, parchi divertimento, centri termali.
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo.
- Concorsi pubblici.
- Servizi di ristorazione di qualsiasi tipologia al chiuso (ma non al bancone dove resterà possibile stare anche senza green pass).
- Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l’infanzia.
- Accesso a mense aziendali a seguito dei chiarimenti del Governo pubblicati il 15 agosto.
Inoltre dal primo settembre Il green pass sarà obbligatorio per chi viaggia in aereo e per i treni a lunga percorrenza e per i traghetti. Non servirà il certificato verde invece per il trasporto pubblico locale e per i treni regionali che torneranno all’80% di capienza anche in zona gialla.
Obbligo di vaccinazione per i lavoratori
Le regole dettate in diversi provvedimenti hanno introdotto l’obbligo di green pass per accedere a determinati luoghi senza obbligare i lavoratori di questi settori a dotarsi a loro volta del Green Pass. Ne deriva una situazione singolare. Per il momento risulta l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
Dal 1° settembre scatta l’obbligo anche per il personale scolastico per l’accesso all’edificio scolastico. L’obbligo è stato introdotto fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza. La certificazione verde Covid19 è obbligatoria per accedere all’edificio scolastico e quindi non risulta necessaria per le attività svolte a distanza quali ad esempio le riunioni degli organi collegiali.
Verifica validità green pass
il green pass si verifica attraverso l’app Verifica C19 che è totalmente gratuita e funzionante anche senza rete Internet. Ogni esercente dovrà installarla sul proprio dispositivo ed utilizzarla per verificare i clienti che vorranno accedere alle aree al chiuso delle diverse attività. Di seguito i passaggi principali per l’utilizzo dell’app Verifica C19:
- Aprire l’applicazione e premere Avvia scansione;
- Inquadrare il Qrcode come indicato nell’applicazione;
- Attendere l’esito della verifica. Alla comparsa della scritta “Certificato valido“ il controllo è concluso;
Sanzioni
Le sanzioni per chi trasgredisce le norme variano da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio può venire chiuso da 1 a 10 giorni. Per i lavoratori soggetti ad obbligo, in mancanza di certificato di esenzione, non viene corrisposta nessuna retribuzione dal primo giorno di assenza ingiustificata.
Proroga dello stato di emergenza
E’ stato inoltre prorogato fino al al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale.
Ricordiamo inoltre di seguire la pagina dedicata all’emergenza in cui vengono riportate tutte le ultime disposizioni Coronavirus qui.
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