Secondo quanto riportato dalla Legge 30/12/2018, n. 145, al punto 485, “è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Dunque, chi vorrà, e otterrà il via libera del medico, potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, potendo usufruire dell’intero periodo di astensione di 5 mesi direttamente dopo il parto. Questo non risulta essere un obbligo ma un’alternativa alle regole attuali.
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