Le emissioni in atmosfera sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico causato dall’attività delle aziende produttive. Si definisce inquinamento atmosferico una modificazione dell’aria, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze in grado di costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente. Si definisce emissione in atmosfera una qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera tramite un’emissione convogliata attraverso uno o più punti che possa causare inquinamento atmosferico.
La normativa (D. Lgs. 152/2006) prevede che ogni azienda che utilizzi un impianto che produca emissioni in atmosfera deve essere preventivamente autorizzata dagli enti preposti (Province) e rispetti i valori limite imposti. Le emissioni in atmosfera possono essere di tre tipologie:
- Emissioni ordinarie
Le aziende che gestiscono tali attività devono essere specificamente autorizzate. L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia competente per territorio, previa valutazione con Comune e ARPA.
La domanda è corredata da una relazione tecnica complessa. Una volta presentata la domanda l’iter prevede un incontro in Provincia tra le parti (“conferenza dei servizi”) dove si concede subito l’autorizzazione o può essere richiesta documentazione integrativa.
L’autorizzazione è specifica per l’azienda e indica il da farsi, spiega se è necessario un abbattimento e che inquinanti ricercare nelle analisi che andranno eseguite dopo la messa in esercizio. Le analisi vanno inviate agli enti solo la prima volta, successivamente si tengono a disposizione per eventuali controlli. Analisi da fare ANNUALMENTE. L’autorizzazione dura 15 anni (va richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza). E’ previsto il pagamento di una tariffa che varia a seconda della tipologia di azienda e una marca da bollo da Euro 14,62.Sono escluse dall’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera le seguenti tipologie impiantistiche:- gli impianti di incenerimento e co-incenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, in quanto specificamente regolati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
- gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai quali si applica la specifica disciplina del Titolo III-bis, parte seconda del medesimo D.lgs. n. 152/06;
- gli impianti destinati alla difesa nazionale;
- gli sfiati e ricambi d’aria che siano adibiti esclusivamente alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
- Emissioni generali/in deroga (vedi allegato).
Le ditte che gestiscono tali attività devono essere specificamente autorizzate. L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia competente per territorio previa valutazione con Comune e ARPA.
La domanda è corredata da una relazione tecnica semplificata. Ogni tipologia di attività indicata è caratterizzata da un allegato tecnico di riferimento che spiega il da farsi. Non sono previsti incontri presso gli enti per l’autorizzazione. Gli allegati tecnici spiegano se è necessario un abbattimento e che inquinanti ricercare nelle analisi che andranno eseguite dopo la messa in esercizio. Le analisi vanno inviate solo la prima volta, successivamente si tengono a disposizione per eventuali controlli. Analisi da fare OGNI DUE ANNI. L’autorizzazione dura 10 anni. E’ previsto il pagamento di una tariffa omnicomprensiva di Euro 150,00 e una marca da bollo da Euro 14,62.
- Emissioni scarsamente rilevanti (vedi allegato).
In questo caso l’azienda deve soltanto fare una comunicazione al comune di appartenenza circa l’esistenza di quel camino. Non è necessario chiedere autorizzazioni e non è necessario fare analisi.
N.B. Se l’’azienda è soggetta anche ad altri tipi di autorizzazioni quali scarichi idrici, impatto acustico, ecc.., si deve procedere con l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), che racchiude tutte le autorizzazioni ambientali necessarie in una unica.
Di seguito gli allegati: