Dichiarazione Ispra Abrogata, sostituita dal nuovo D.P.R. 146/2018 & Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.
Permane l’obbligo della tenuta dei registri delle apparecchiature con i relativi controlli delle perdite sugli impianti contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente. Gli stessi devono essere conservati per cinque anni e, su richiesta, messi a disposizione dell’Autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come “apparecchiature ermeticamente sigillate”, i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente. Qui di seguito riportiamo le frequenze dei controlli che rimangono invariati:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Pertanto, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. 146/2018.