Il D. Lgs 135/2024 (Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, recepisce la Direttiva (UE) 2022/431, con l’obiettivo di rafforzare la protezione dei lavoratori dall’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e, per la prima volta, a sostanze tossiche per la riproduzione.
Questa inclusione rappresenta un importante avanzamento nella normativa italiana, ampliando il campo di applicazione del Capo II del Titolo IX del D. Lgs 81/2008.
Indice
Sostanze reprotossiche: La normativa
Il D. Lgs 135/2024 si inserisce nell’ambito della valutazione del rischio cancerogeno già previsto dal D. Lgs 81/2008.
Nello specifico, il Decreto si applica a tutte le sostanze reprotossiche di categoria 1A e 1B, come definite dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questa classificazione è stabilita nell’allegato I del Regolamento CLP:
- Categoria 1A: si applica alle sostanze per le quali vi è evidenza di effetti tossici sulla riproduzione umana, basata su studi epidemiologici o altre evidenze umane sufficienti.
- Categoria 1B: include le sostanze con evidenza tossica per la riproduzione ottenuta da studi su animali e che, benché non pienamente confermata nell’uomo, è ritenuta rilevante per la salute umana.
Queste sostanze sono considerate pericolose poiché possono compromettere la fertilità, lo sviluppo embrionale o fetale, o entrambi, e richiedono quindi misure di protezione particolari nel contesto lavorativo e ambientale.
D. Lgs 135/2024: le novità
Il D. Lgs 135/2024 introduce importanti novità per la gestione dei rischi legati a sostanze pericolose, migliorando e ampliando le tutele per i lavoratori. Tra i principali cambiamenti:
- Estensione della protezione ai reprotossici: La principale novità è l’inclusione delle sostanze tossiche per la riproduzione tra gli agenti soggetti a regolamentazione. Questa estensione rappresenta una maggiore protezione per i lavoratori che potrebbero essere esposti a sostanze che danneggiano la fertilità o lo sviluppo fetale.
- Differenziazione tra sostanze con soglia e prive di soglia: La normativa differenzia tra le sostanze “con soglia” e “prive di soglia”, ovvero quelle per cui è stabilito un livello di esposizione sicuro e quelle per cui non esistono limiti considerati sicuri. Questa distinzione è rilevante in quanto determina le misure di protezione da adottare nei luoghi di lavoro, con un’attenzione specifica alla minimizzazione dell’esposizione ai reprotossici senza soglia.
- Valori limite di esposizione: I valori limite di esposizione professionale e biologici per sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche sono stati aggiornati e centralizzati nell’Allegato XLIII e nel nuovo XLIII-bis. Questo cambiamento rende più immediata l’identificazione delle soglie di sicurezza e i relativi obblighi per i datori di lavoro.
- Rafforzamento della sorveglianza sanitaria: La normativa ora include l’obbligo di sorveglianza sanitaria, da parte del Medico Competente, per i lavoratori esposti a sostanze reprotossiche. Il modello di sorveglianza 3B è stato esteso per monitorare i rischi derivanti dalle nuove categorie di agenti, in particolare per il piombo nelle lavoratrici in età fertile, con specifiche procedure di monitoraggio.
- Nuovi obblighi di registrazione: Il decreto modifica l’articolo 243 del D. Lgs 81/2008, introducendo l’obbligo per il datore di lavoro di registrare l’esposizione a sostanze reprotossiche nel registro degli esposti e di conservare tali dati per almeno cinque anni dopo la cessazione dell’attività, garantendo così una documentazione di lungo periodo.
Modifiche al D. Lgs 81/2008
Il D. Lgs 135/2024 introduce diverse modifiche sostanziali al D. Lgs 81/2008, Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, sia per adeguarsi agli standard europei sia per estendere la protezione a nuove categorie di agenti pericolosi. Tra le principali novità, troviamo:
- Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o di somministrazione): I datori di lavoro, nell’ambito della gestione delle interferenze, sono ora tenuti a valutare e gestire il rischio di esposizione a sostanze reprotossiche nei casi di appalti e somministrazione di lavoro, garantendo che i lavoratori esterni siano tutelati dalle nuove disposizioni.
- Articolo 234 (Definizioni): Il decreto ha introdotto la definizione di “sostanza tossica per la riproduzione”, ampliando le categorie di rischio incluse nella normativa. La definizione comprende le sostanze classificate come reprotossiche di categoria 1A e 1B secondo il regolamento europeo CLP, distinguendole in “con soglia” e “prive di soglia” in base alla sicurezza dei livelli di esposizione.
- Articolo 235 (Sostituzione e riduzione): Per le sostanze senza soglia, il nuovo comma 3-bis impone l’obbligo di adottare sistemi chiusi per evitare l’esposizione dei lavoratori. In caso di impossibilità tecnica, il datore di lavoro deve ridurre al minimo il rischio mediante misure alternative.
- Aggiornamenti agli Allegati: Gli Allegati XXXVIII, XXXIX e XLIII sono stati modificati per includere nuovi valori limite per sostanze come benzene, acrilonitrile e composti del nichel, in conformità alla Direttiva (UE) 2022/431. In particolare, l’Allegato XLIII ora contiene i valori limite professionali per le sostanze reprotossiche, mentre il nuovo Allegato XLIII-bis stabilisce i valori limite biologici obbligatori per la sorveglianza sanitaria.
- Nuovi obblighi formativi e di informazione: L’articolo 239 estende gli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori esposti a cancerogeni, mutageni e reprotossici, prevedendo aggiornamenti periodici o al cambiare delle condizioni di rischio.
Per questo motivo, in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs 135/2024, è stata rilasciata una nuova versione del D. Lgs 81/2008 che riporta le modifiche sopra indicate: trovi il documento aggiornato al seguente link.
D. Lgs 135/2024: entrata in vigore
Il D. Lgs 135/2024 è entrato ufficialmente in vigore l’11 ottobre 2024. Questo termine segna l’inizio dell’applicazione delle nuove disposizioni, dando alle aziende il tempo necessario per implementare le modifiche richieste.
Per conformarsi al decreto, i datori di lavoro dovranno aggiornare la valutazione dei rischi, assicurarsi che i lavoratori esposti siano formati sui nuovi rischi e implementare la sorveglianza sanitaria adeguata.
Le modifiche alla documentazione richiesta, come i registri di esposizione e le cartelle sanitarie, dovranno essere completate per assicurare la conformità normativa.