
Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è l’attestazione formale della conformità antincendio rilasciata dai Vigili del Fuoco per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Con l’introduzione della SCIA antincendio, il sistema autorizzativo è stato profondamente riorganizzato, passando da un procedimento basato sul rilascio preventivo del certificato a un modello dichiarativo fondato sulla responsabilità del titolare dell’attività.
Indice
CPI: cosa è
Il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) è un iter autorizzativo finalizzato a verificare che un’attività rispetti tutte le prescrizioni antincendio previste dalla normativa vigente.
Storicamente il CPI costituiva l’autorizzazione necessaria per l’avvio dell’attività, rilasciata dai Vigili del Fuoco dopo valutazione tecnica e sopralluogo. Con il D.P.R. 151/2011 questo sistema è stato trasformato: oggi l’avvio dell’attività avviene tramite SCIA antincendio, mentre il CPI continua ad essere previsto solo in casi specifici, in particolare quando è necessario un controllo diretto del Comando dei Vigili del Fuoco prima del completamento dell’iter.
CPI e SCIA Antincendio
La SCIA antincendio è oggi il titolo principale per iniziare, modificare o proseguire un’attività soggetta a controlli antincendio.
Consiste in una segnalazione che il Datore di Lavoro presenta dichiarando, tramite asseverazione di un tecnico abilitato, che l’attività rispetta le norme di prevenzione incendi.
Il CPI, invece, è il risultato di un iter autorizzativo più articolato: in seguito alla presentazione della SCIA, per determinate attività i Vigili del Fuoco effettuano un sopralluogo e, in caso di esito positivo, rilasciano il certificato che attesta la piena conformità alle prescrizioni antincendio.
Normativa di riferimento
Le attività che rientrano nell’obbligo di SCIA antincendio o nell’iter del CPI devono inoltre rispettare le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili al proprio settore.
Quando per una specifica attività esistono regole tecniche verticali (RTV) – ossia norme tecniche dedicate a quella tipologia di attività, come scuole, alberghi, autorimesse, strutture sanitarie, edifici civili o depositi – queste costituiscono il riferimento principale e devono essere applicate integralmente.
Nel caso in cui non siano presenti RTV dedicate, l’attività deve conformarsi alla regola tecnica orizzontale contenuta nel DM 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi), che fornisce criteri generali, flessibili e modulabili per la progettazione e la gestione della sicurezza antincendio.
Il Codice si applica quindi come struttura normativa di riferimento per tutte le attività prive di una specifica norma verticale.
Attività soggette e categorie
Il D.P.R. 151/2011 individua le 80 attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (CPI e SCIA di prevenzione incendi). L’elenco delle attività soggette è riportato all’interno dell’Allegato 1 del Decreto, di cui riporta di seguito una lista indicativa e non esaustiva delle principali categorie soggette:
- Attività 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
- Attività 35: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg:
- Attività 65: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico;
- Attività 71: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
- Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW;
Ciascuna attività soggetta viene suddivise in tre diverse categorie (A, B e C) allo scopo di differenziare gli iter autorizzativi in funzione del rischio.
CPI / SCIA Antincendio: Iter autorizzativo
L’iter della SCIA antincendio segue una struttura comune per tutte le attività soggette, benché alcuni passaggi varino in funzione della categoria di rischio.
In generale, il procedimento inizia con una valutazione preliminare, durante la quale si analizza l’effettiva necessità di avvio dell’iter autorizzativo, sulla base delle caratteristiche dell’attività.
Per le attività soggette di categoria B e C è richiesta la predisposizione di un progetto antincendio, che deve essere presentato al Comando dei Vigili del Fuoco affinché venga verificata la conformità alle norme tecniche: in questi casi, il rilascio del parere di conformità è un passaggio obbligato.
Una volta ottenuto l’eventuale parere e definiti gli interventi necessari, il titolare procede con la realizzazione delle opere, degli impianti e delle misure antincendio previste, applicando le disposizioni delle regole tecniche verticali specifiche o, in loro assenza, della regola tecnica orizzontale del Codice di Prevenzione Incendi.
Completati i lavori, si procede con la presentazione della SCIA antincendio, che comprende la dichiarazione del titolare dell’attività, l’asseverazione del professionista antincendio, la documentazione tecnica e amministrativa richiesta e l’attestazione dei versamenti dovuti. Con la SCIA, l’attività dichiara formalmente la propria conformità alle norme e può avviare l’esercizio sotto la responsabilità del titolare.
Successivamente, i Vigili del Fuoco effettuano i controlli previsti in base alla categoria dell’attività:
- Per le attività a rischio minore (categoria A), il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco può essere eseguito a campione;
- nelle attività di categoria B il progetto è obbligatorio ma il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco resta discrezionale;
- nelle attività di categoria C sia il progetto sia il sopralluogo sono sempre necessari. Durante la visita, i Vigili del Fuoco verificano che opere, impianti e misure di sicurezza siano conformi a quanto dichiarato e alla normativa vigente.
| Categoria | Definizione | Iter autorizzativo previsto |
| A | Attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità | · Presentazione SCIA con asseverazione tecnica |
| · Controllo a campione in sito da parte dei VVF | ||
| · Rinnovo periodico della conformità antincendio | ||
| B | Attività presenti in Cat. A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità | · Presentazione SCIA con progettazione tecnica |
| · Valutazione progetto da parte dei VVF | ||
| Attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la Cat. C | · Controllo a campione in sito da parte dei Vigili del Fuoco | |
| · Rinnovo periodico della conformità antincendio | ||
| C | Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica” | · Presentazione SCIA con progettazione tecnica |
| · Valutazione progetto da parte dei VVF | ||
| · Controllo in sito da parte dei Vigili del Fuoco | ||
| · Rilascio del CPI (certificato di prevenzione incendi) da parte dei Vigili del Fuoco | ||
| · Rinnovo periodico della conformità antincendio |
Aggiornamento del CPI
Il rinnovo della conformità antincendio rappresenta un adempimento sempre obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’attività richieda o meno il rilascio formale del CPI. Si tratta di un aggiornamento periodico attraverso il quale il titolare attesta che l’attività continua a rispettare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa.
La periodicità del rinnovo è stabilita dal D.P.R. 151/2011: per la maggior parte delle attività è fissata a cinque anni, mentre per alcune tipologie specifiche il rinnovo è richiesto ogni dieci anni.
Per completare il rinnovo, il titolare deve presentare una dichiarazione che confermi la permanenza dei requisiti di sicurezza, accompagnata – quando necessario – da un’asseverazione tecnica redatta da un professionista antincendio. È inoltre previsto il versamento degli oneri amministrativi associati.
La nota VVF n. 1640/2024 ha chiarito in modo esplicito il regime sanzionatorio collegato a questo adempimento: il mancato rinnovo costituisce una violazione penalmente rilevante, mentre un rinnovo tardivo non comporta responsabilità penale. Resta comunque fermo che l’attività non può essere esercitata senza una attestazione di rinnovo valida e in corso di efficacia.
La presenza di un’attività soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco si ripercuote anche sul livello di formazione degli addetti antincendio presenti all’interno del luogo di lavoro.
Piano di Emergenza e Prove di Evacuazione
Secondo quanto stabilito dal DM 02/09/2021, le attività soggette all’obbligo di CPI / SCIA di prevenzione incendi hanno l’obbligo di elaborare un Piano di Emergenza e di evacuazione, corredato da planimetrie di emergenza, a prescindere dal numero di lavoratori presenti.
Il piano di Emergenza deve essere testato periodicamente, attraverso lo svolgimento di prove di evacuazione, di norma almeno una volta l’anno.
CPI e formazione antincendio
Il DM 02/09/2021, infatti, prevede che per le attività soggette all’obbligo di SCIA antincendio / CPI la formazione in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze debba avere un livello di complessità minimo pari a L2 (ex “rischio medio” ai sensi del precedente DM 10/03/1998), fatta eccezione per le attività che prevedono un livello di complessità L3 (“rischio alto” ai sensi del precedente DM 10/03/1998) :
- Stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso in materia di rischio incidenti rilevanti;
- Fabbriche e depositi di esplosivi;
- Centrali termoelettriche;
- Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- Impianti e laboratori nucleari;
- Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- Interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- Alberghi con oltre 200 posti letto;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- Uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo;
- Gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- Stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, Lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di Rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 Gennaio 2003, n. 36.
In tutti i casi, il DM 02/09/2021, prevede l’aggiornamento quinquennale della formazione.
