Con la pubblicazione del DL 229/2021 e del DL 1 /2022, a partire dal 10 gennaio verranno introdotte nuove scadenze e misure e restrizioni inerenti la prevenzione e protezione contro la diffusione della pandemia Sars-Cov2. Questi due provvedimenti normativi definiscono un vero e proprio calendario che scadenzia l’entrata in vigore delle nuove regole.
Riportiamo di seguito i cambiamenti, elencati in ordine cronologico di entrata in vigore.
Premessa: le tipologie di Green Pass attualmente previste sono:
- Green Pass base: ottenuto solo tramite tamponi
- Super Green Pass (o Green Pass Rafforzato): riservato ai vaccinati con almeno 2 dosi o ai guariti da COVID-19
- Mega Green Pass: riservato a coloro a cui è stata somministrata la terza dose di vaccino booster
Scadenza 1 gennaio 2022
Con l’entrata in vigore del DL 21 ottobre 2021, il governo, tramite l’INPS, ha deciso di non rinnovare il fondo previdenziale per la tutela dei lavoratori che risultano essere contatti stretti (qui la definizione) di un caso accertato Covid-19.
Con l’inizio del 2022, in considerazione delle nuove regole di gestione della quarantena precauzionale (spiegate in seguito), il lavoratore che si deve isolare preventivamente in quanto riconosciuto come contatto stretto, non avrà diritto all’Indennità di Malattia per i Lavoratori Dipendenti, ma dovrà far ricorso a permessi retribuiti o giorni di ferie. È comunque possibile effettuare smartworking, se applicabile alla mansione svolta.
Scadenza 10 gennaio 2022
A partire dal 10 gennaio 2022 entra in vigore quanto previsto dal DL 229/2021 in materia di Green Pass. A partire da questa data sarà necessario essere muniti di Super Green Pass (ottenuto tramite vaccinazione con 2 o 3 dosi o guarigione da positività accertata) per accedere ai seguenti servizi:
- alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre, fiere, parchi tematici e di divertimento, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
- mezzi di trasporto di linea
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto
- accesso per i visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (alle persone con terza dose o alle persone che hanno effettuato solamente due dosi ma con test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo).
Dal 10 gennaio viene inoltre modificata la gestione del periodo di quarantena e isolamento, in base alla situazione vaccinale del positivo e del contatto stretto.
Per le persone che hanno ricevuto la terza dose o la seconda dose da meno di 120 giorni che risultano positive ma in forma asintomatica, infatti, il tempo di isolamento viene ridotto a 7 giorni, al termine dei quali verrà effettuato il tampone. Nel caso in cui tali persone dovessero sviluppare sintomi, il tempo di isolamento rimane fissato a 10 giorni.
Numero di giorni di isolamento in caso di positività (con tampone finale negativo) | ||
Asintomatico | Sintomatico | |
Soggetti che hanno ricevuto la terza dose o che hanno ricevuto la seconda da meno di 120 giorni | 7 Giorni | 10 Giorni |
Soggetti non vaccinati o che hanno ricevuto la seconda dose da più di 120 giorni (e non hanno ricevuto la terza dose) | 10 Giorni | 10 Giorni |
Anche quanto riguarda i contatti stretti il tempo di quarantena precauzionale viene definito in base alla situazione vaccinale dell’individuo.
Il decreto, infatti, dispone che la misura della quarantena non si applichi a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.
Questi soggetti sono comunque obbligati ad indossare, per i 10 giorni successivi al contatto stretto con il positivo, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e osservare un regime di auto sorveglianza. Il test antigenico rapido o molecolare sarà necessario alla prima comparsa dei sintomi. Se ancora sintomatici, il tampone va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Per le persone vaccinate con due dosi da più di 120 giorni, il tempo di isolamento è stato ridotto a 5 giorni, al termine dei quali l’individuo verrà sottoposto a tampone.
Rimane invece invariato a 10 giorni il tempo di isolamento per le persone non vaccinate che sono state a contatto con un positivo.
La disposizione deve essere applicata anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto.
Misure previste | |
Soggetti che hanno ricevuto la terza dose o che hanno ricevuto la seconda da meno di 120 giorni | No isolamento |
Mascherina FFP2 e auto sorveglianza per 10 giorni | |
Effettuazione di un tampone alla comparsa dei sintomi e al 5° giorno successivo alla data del contatto stretto | |
Soggetti che hanno ricevuto la seconda dose da più di 120 giorni (e non hanno ricevuto la terza dose) | 5 giorni di isolamento |
Effettuazione di un tampone al 5° giorno successivo al contatto stretto | |
Soggetti non vaccinati | 10 giorni di isolamento |
Effettuazione di un tampone al 10° giorno successivo al contatto stretto |
Scadenza 20 gennaio 2022
Da giovedì 20 gennaio sarà necessario essere muniti di Green Pass Base per accedere ai seguenti servizi:
- Servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.)
- colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori
Scadenza 1 febbraio 2022
A partire da martedì 1 febbraio 2022 la validità del Green Pass verrà ridotta da 9 a 6 mesi calcolati dall’ultima dose vaccinale ricevuta.
Sarà, inoltre, necessario essere muniti di Green Pass Base per accedere ai seguenti servizi:
- pubblici uffici
- servizi postali, bancari e finanziari,
- attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona).
Inoltre, con l’entrata in vigore del DL 1/2022 viene introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini che hanno compiuto 50 anni di età o che li compiranno entro il 15 giugno 2022.
L’obbligo vaccinale per gli over-50 entra in vigore il 6 gennaio 2022, ma si applicherà solamente dal 1 Febbraio.
Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro.
La sanzione è irrogata automaticamente dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
È prevista inoltre un’altra sanzione, fissata da 400€ a 1000€, per i soggetti obbligati a ricevere la vaccinazione che vengono colto senza green pass rafforzato nei luoghi nei quali è necessario
L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Scadenza 15 febbraio 2022
A partire dal 15 febbraio 2022, fino al termine dell’emergenza sanitaria (31/03/2022), tutti i lavoratori over-50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, possono accedere ai propri luoghi di lavoro solamente se in possesso di Green Pass Rafforzato (Super Green Pass) valido e non scaduto.
I datori di lavoro pubblici e privati sono quindi tenuti alla verifica del Green Pass Rafforzato per gli over-50 e del Green Pass Base per gli Under-50 e per gli esenti alla vaccinazione. La verifica è da effettuarsi sempre mediante l’app Verifica C-19.
La violazione viene punita con una sanzione amministrativa da 600 a 1500€.
Sempre a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo vaccinale senza alcun limite di età è esteso anche al personale universitario come già previsto dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico.
Per dubbi o domande rimaniamo a disposizione nei commenti.
Fonte: Gazzetta Ufficiale