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Alcol e lavoro: normativa, limiti e controlli

Il consumo di alcol nei luoghi di lavoro costituisce un fattore di rischio aggiuntivo, legato ai comportamenti dei lavoratori, che può determinare una riduzione dell’integrità psico-fisica del lavoratore ed incidere in modo significativo anche sulla salute e sicurezza di terze persone.

Indice

I rischi dell’alcol sul lavoro

Oltre ai danni che l’alcol causa al nostro organismo, negli anni è stata ampiamente dimostrata la correlazione negativa tra assunzione di bevande alcoliche e la condizione operativa. In particolare:

Effetti dell’alcol sul corpo umano

Come ben sappiamo, l’alcol ha un effetto di depressione del sistema nervoso centrale, e provoca disinibizione comportamentale: la mancanza di lucidità, anche se lieve, è causa di numerosi incidenti che possono ledere sulla salute delle persone. L’ingestione di alcol provoca inoltre un fenomeno di vasodilatazione: sebbene la sensazione percepita sia quella di forte caldo, ciò che accade è il continuo rilascio di calore da parte del nostro corpo, che, causando una diminuzione della temperatura, ci espone al rischio di ipotermia. Nel breve termine, l’alcol provoca, inoltre, aritmie cardiache ed un aumento della pressione cardiaca, esponendo così l’organismo ad un incremento del rischio di infarto.

Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, l’alcol provoca modifiche irreversibili dell’apparato digerente che provocano una deficienza della capacità di assorbimento a livello intestinale e diarrea cronica. L’alcol provoca, inoltre, infiammazioni croniche a carico del pancreas (pancreatiti), disfunzioni genitali e metaboliche.

Tuttavia, i principali effetti a lungo termine causati dall’alcol sono a carico del fegato, la ghiandola responsabile del suo metabolismo: un elevato consumo di alcol per lunghi periodi provoca uno stato permanente di infiammazione, che può sfociare in epatici, cirrosi epatiche e tumori del fegato (epatocarcinomi). L’alcol etilico, infatti, è una sostanza dichiarata cancerogena dall’OMS. Le bevande alcoliche sono classificate dalla IARC cancerogeni di classe 1, ovvero quelle che hanno una correlazione diretta ed accertata con la comparsa di tumori.

Alcol e lavoro: normativa in materia

In Italia, con l’entrata in vigore della Legge 125/2001, è stato sancito il divieto di assumere alcol nei luoghi di lavoro, anche nell’orario mensa/pausa pranzo, per i lavoratori che svolgono operazioni che richiedono alto livello di concentrazione, produttività e responsabilità verso terzi.

L’elenco delle lavorazioni soggette a tale divieto è riportato allIntesa Stato-Regioni 16 Marzo 2006. Tale divieto viene introdotto a seguito dell’ingresso dell’alcol etilico nell’elenco delle sostanze cancerogene e nella classificazione OMS delle sostanze con potere psicoattivo.

Obblighi del Datore di Lavoro

Secondo quanto stabilito dalla normativa, il Datore di lavoro deve:

Al fine di vigilare sul rispetto di tale divieto, il Datore di Lavoro deve, inoltre, provvedere a nominare il Medico Competente, il quale provvederà a sottoporre a controllo alcolimetrico quei lavoratori che svolgono mansioni a rischio.

Nel caso in cui un lavoratore dovesse risultare positivo ai controlli alcolimetrici il Datore di Lavoro provvederà con l’allontanamento temporaneo del lavoratore dalla mansione a rischio. Il lavoratore sarà, inoltre, punito con una sanzione amministrativa.

Nel caso in cui, dalla sorveglianza sanitaria, dovesse emergere un quadro di sospetta alcoldipendenza, il Medico Competente sospenderà il giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore e avvierà lo stesso ad una consulenza alcologica.

Alcol e lavoro: obblighi dei lavoratori e conseguenze

Secondo l’articolo 20 del D. Lgs 81/2008, i lavoratori sono obbligati a sottoporsi agli accertamenti disposti per la sorveglianza sanitaria dal Medico Competente, ivi compreso il test per la verifica dell’alcoldipendenza.

In caso di positività ai controlli alcolemici, verrò sospeso il giudizio di idoneità per le lavorazioni a rischio e verrà valutata la necessità di inviare il lavoratore alla struttura sanitaria competente per visita specialistica alcologica ed eventuale programma di recupero.

La verifica dell’avvenuta assunzione di sostanze alcoliche, può comportare una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 15, comma 4 della L. 125/01 e una sanzione penale, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 81/2008, in quanto rappresenta una violazione delle disposizioni aziendali da parte del lavoratore.
L’illecito può inoltre comportare una violazione sanzionata dal codice della strada, se rilevata nell’ambito dell’attività di guida: si ricorda che i lavoratori che utilizzano, in occasione di lavoro, un mezzo aziendale o personale, sono tenuti a rispettare un limite alcolico pari a 0.

Inoltre, l’assunzione di bevande alcoliche può comportare, sulla base dei disposti degli specifici contratti di lavoro l’attivazione di provvedimenti disciplinari, che possono, se reiterati, portare al licenziamento del lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore soggetto per legge al controllo rifiuti l’accertamento, il Datore di Lavoro potrà decidere di adibirlo ad un’altra mansione non a rischio; se ciò non fosse possibile, il lavoratore potrà essere allontanato dal lavoro al fine di evitare il potenziale rischio infortunistico nel caso lo stesso abbia assunto alcolici, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.

Ecloga Italia S.p.A. può supportare la Vostra Azienda nell’individuazione delle eventuali mansioni soggette al divieto di assunzione di alcolici e, attraverso la sorveglianza sanitaria, nell’effettuazione dei controlli dell’alcoldipendenza.

Fonte Ecloga Italia

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